La attuale situazione agevolata di adempimenti a carico delle aziende, con la distribusione dell'informativa Inail, perdurante fino al termine dello stato emergenziale (ormai prorogato alla fine di dicembre 2021 dal decreto legge 105/2021, del 23 luglio), ha posto una serie di urgenze per quanto riguarda lo smart working, tuttavia occorre ricordare che il Testo Unico Sicurezza definisce il lavoro svolto a distanza in maniera continuativa, prescindendo dalla sua riconducibilità alla fattispecie di telelavoro, di lavoro agile o di altre forme di lavoro da remoto non nominate.

L’articolo 3, comma 10, Dlgs. 81/2008 spiega infatti: « A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III […] Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali».

Quando la prestazione di lavoro è svolta a distanza in modo continuativo (organizzata in maniera stabile, con frequenza periodica e regolare), il datore di lavoro (fermo restando l'attuale regime semplificato e, dunque, in proiezione a regime post-covid) deve:

1- effettuare la valutazione dei rischi per: a) la vista e gli occhi; b) la postura e l'affaticamento fisico e/o mentale; c) le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale;

2- garantire ai lavoratori una interruzione dell'attività che implichi l'uso dei videoterminali mediante pause o cambiamento di attività (in assenza di accordi collettivi sul punto, al lavoratore deve essere garantita una pausa di quindici minuti ogni centoventi di attività);

3- garantire ai lavoratori la sorveglianza sanitaria con specifico riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi, nonché per l'apparato muscoloscheletrico;

4- garantire ai lavoratori una adeguata formazione e informazione sulle misure di prevenzione applicabili al posto di lavoro;

Questo perché è ritenuto responsabile delle attrezzature di lavoro fornite al lavoratore, direttamente o per il tramite di terzi. Inoltre, ha accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi (l'accesso deve essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio). Ed infine deve adottare misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore che svolge la prestazione a distanza.

In sostanza la responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori rimane in capo al datore di lavoro, il quale deve tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore a prescindere dal luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (d.lgs. 81/2008, art. 20, comma 1).

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