30 aprileSCUOLE DI ITALIANO - ASILS
IstitutoDecorrenza e durata
Riferimenti
Adempimento
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 12-10-2022 decorre dall’1.5.2022 al 30.4.2024. Alla scadenza naturale, il C.C.N.L. si intende tacitamente rinnovato per un periodo di 3 anni qualora una delle parti non ne dia formale disdetta, tramite raccomandata A/R, almeno 3 mesi prima della prevista scadenza. Dopo la scadenza, le Parti mantengono la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, in ogni caso nel rispetto del termine di preavviso di 3 mesi.
In caso di disdetta il presente C.C.N.L. resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo C.C.N.L..
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, va corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale”.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato all’elemento retributivo nazionale. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari ai 50% della inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del C.C.N.L., l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuali.
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