31 dicembreDIRIGENTI ENTI ZOOTECNICI
IstitutoDecorrenza e durata
Adempimento
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23-11-2021 decorre dall’1.1.2021 e scade il 31.12.2024.
Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti contraenti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le norme del presente contratto manterranno la loro efficacia anche dopo la scadenza, fino a che sia intervenuto un nuovo regolamento collettivo.
Elemento provvisorio di retribuzione
A decorrere dal primo giorno del quarto mese dopo la scadenza del C.C.N.L., ove sia intervenuta disdetta e nel caso di presentazione della piattaforma nei termini sopra riportati, qualora non sia intervenuto accordo di rinnovo, va erogato ai Dirigenti e Direttori con qualifica di Quadro un elemento provvisorio di retribuzione pari al 30% del tasso annuo programmato di inflazione, da calcolarsi sui minimi retributivi contrattuali vigenti.
Dall’inizio del settimo mese di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso di inflazione annuo programmato.
Nel caso in cui la piattaforma rivendicativa venga presentata in data successiva alla scadenza del C.C.N.L., l’elemento provvisorio di retribuzione decorrerà dall’inizio del quarto mese successivo alla data di presentazione della piattaforma stessa.
Dalla data di esecutività dell’accordo di rinnovo del C.C.N.L., l’elemento provvisorio di retribuzione cessa di essere erogato; gli importi pagati per detto elemento provvisorio di retribuzione sono da considerarsi acconti su quanto verrà erogato con l’applicazione del rinnovato C.C.N.L. a far data dalla sua decorrenza iniziale.
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