Per datori di lavoro tenuti al versamento al fondo tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, i versamenti delle quote di TFR giacente in azienda maturate da gennaio a giugno 2026, effettuati entro il 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi senza sanzioni né interessi

D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (G.U. 30 aprile 2026, n. 99) - Art. 16

L'art. 16, D.L. 30 aprile 2026, n. 62 (decreto 1° maggio) disciplina una finestra di regolarizzazione, che riallinea in parte le scadenze che la manovra di bilancio per il 2026 aveva posto in due diversi momenti dell'anno. La norma dispone infatti che, per datori di lavoro tenuti al versamento al fondo tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, i versamenti delle quote di TFR giacente in azienda maturate da gennaio a giugno 2026 effettuati entro 16 luglio 2026, sono considerati tempestivi senza sanzioni...

Riproduzione riservata Ⓒ