Rapporti di lavoro

Deducibili in busta paga le somme restituite al datore di lavoro

di Cristian Valsiglio

Le somme precedentemente tassate e restituite dal dipendente al datore di lavoro in virtù di una decisione del giudice generano un onere deducibile che può essere gestito direttamente in busta paga.

L'agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 25 giugno 2019, n. 206, si sofferma sulla fattispecie, tutt'altro che rara, di riforma in sede di appello di una sentenza di primo grado con obbligo per il dipendente di restituzione di somme precedentemente percepite.

Come correttamente evidenziato dall'Agenzia, in questo caso, la norma fiscale di riferimento è la lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 del Tuir la quale classifica come oneri deducibili «le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti».
Tale disposizione si è resa necessaria in relazione alla tassazione delle persone fisiche proprio per l'inesistenza dell'istituto delle sopravvenienze passive e al fine di consentire al contribuente, all'atto della restituzione di somme precedentemente percepite e tassate, di ricevere un rimborso d'imposta.

Il datore di lavoro, pertanto, nella fattispecie oggetto del quesito dovrà agire in qualità di sostituto d'imposta direttamente in busta paga trattenendo le predette somme al lordo delle ritenute Irpef e generando una diminuzione dell'imponibile del mese della restituzione.
Qualora il reddito dell'anno della restituzione fosse incapiente per il recupero dell'onere deducibile, l'importo residuo non dedotto nell'anno potrà essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi. In alternativa il contribuente potrà richiedere il rimborso d'imposta secondo le modalità previste dal Decreto 5 aprile 2016.

L'Agenzia inoltre chiarisce che qualora il rapporto di lavoro con il dipendente fosse cessato, non essendo possibile intervenire direttamente in busta paga, il datore di lavoro dovrà attestare, tramite apposita dichiarazione, le somme percepite secondo quanto stabilito dal giudice per consentire al contribuente di utilizzare il predetto onere deducibile in fase di dichiarazione reddituale.

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