Pensioni, definiti i limiti reddituali per la quattordicesima dell’Inps
Importi fino a 655 euro con redditi entro 1,5 volte il trattamento minimo
Con il messaggio 2178/2023, Inps ha comunicato i limiti reddituali relativi all’erogazione della somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) per l’anno 2023. La quattordicesima è riconosciuta d’ufficio a coloro che abbiano almeno 64 anni nel 2023 in proporzione ai mesi di spettanza laddove il requisito anagrafico venga raggiunto nel corso dell’anno o se la pensione dovesse decorrere successivamente al 31 gennaio.
Non tutti gli aventi diritto riceveranno il pagamento a luglio: la quattordicesima verrà riconosciuta il prossimo mese a coloro che compiono i 64 anni entro il 31 luglio 2023 (generalità delle assicurazioni) o entro il 30 giugno 2023 (nel caso degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici).
la somma aggiuntiva verrà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2023 a coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2023 (settore privato) o dal 1° luglio 2023 (gestione ex inpdap) al 31 dicembre 2023; la riceveranno anche coloro che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali.
Per l’anno in corso, ai fini dei limiti reddituali che danno diritto alla quattordicesima, per coloro che hanno per la prima volta tale importo vanno valutati tutti i redditi posseduti nel 2023; invece per chi riceve una concessione successiva alla prima si considerano i redditi per prestazioni per i quali c’è l’obbligo di comunicazione al Casellario dei pensionati conseguiti nel 2023 nonché i redditi diversi dai precedenti conseguiti nel 2022.
Dal 2017 gli importi erogati sono differenziati in base alla fascia di reddito in cui rientra il beneficiario, vale a dire fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo che, per il 2023, è pari a 563,74 euro mensili. Inoltre, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, se il reddito complessivo individuale annuo sia superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Per il 2023 l’importo erogato oscilla tra 437 e 655 euro per chi ha redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo e da 336 a 504 euro per chi è oltre 1,5 volte, ma fino a 2 volte dello stesso trattamento. Il dettaglio delle soglie reddituali e dei valori è analiticamente esposto nel messaggio 2178.
A seguito del trasferimento all’Inps, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta da ex Inpgi 1 (per giornalisti con contratto di lavoro subordinato), dalla medesima data il beneficio spetta anche ai titolari di pensioni ex Inpgi in possesso dei requisiti reddituali previsti. Le pensioni liquidate nei sistemi ex Inpgi con decorrenza precedente al 1° luglio 2022 hanno diritto alla somma aggiuntiva dal 1° luglio 2022 e, per la quattordicesima 2023, vengono elaborate nei sistemi informatici ex Inpgi. Per il 2022, se il pensionato ne fa richiesta e ne abbia titolo, la quattordicesima spetta nella misura massima di 6/12, da riproporzionare ulteriormente in caso di decorrenza nei mesi successivi al trasferimento a Inps.