A fronte di lavoratori assunti in prova, la normativa sui licenziamenti individuali (legge 604/1966, modificata nel 2010), è applicabile «soltanto nel caso in cui l’assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro». Lo ha affermato la Corte di cassazione, con ordinanza 9282/2025, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore - soggetto a un periodo di prova della durata di sessanta giorni -, nell’impugnare il licenziamento intimatogli...
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