Il termine sussidiario di 15 giorni previsto per le dimissioni di fatto trova applicazione ogni qualvolta il Ccnl di riferimento non disciplini specificamente l’istituto: lo conferma la Corte d’appello di Bologna, che esclude l’applicazione analogica dei più brevi termini contrattuali previsti per il licenziamento disciplinare e richiede una specifica pattuizione collettiva ad hoc che sia dotata di sufficiente ampiezza. La Corte d’appello di Bologna, Sezione lavoro, con la sentenza 508/2026, pubblicata...

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