Adempimenti

Dimissioni valide solo se telematiche

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone


Il modello Unilav inoltrato dal datore di lavoro a seguito delle dimissioni presentate dal lavoratore, non ha nessun valore se il dipendente dimissionario non ha attivato la procedura telematica presente nel sito internet del ministero del Lavoro.

Le Faq sull'argomento “dimissioni on-line”, si arricchiscono di una risposta (la numero 32) che rimarca, sostanzialmente, quanto detto in precedenza ma che incrementa la preoccupazione dei datori di lavoro. La norma di riferimento (articolo 26 del Dlgs 151/15), riguardo all'efficacia delle dimissioni è chiara e ineludibile, nella parte in cui afferma: «[…]le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche […]».

Il ministero del Lavoro, dal canto suo, nella circolare 12/16 ha ribadito che solo il rispetto delle modalità telematiche rende valide le dimissioni del lavoratore; di conseguenza il contratto di lavoro si può considerare risolto e il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla data di cessazione, può inoltrare telematicamente Unilav.

Precedenti articoli pubblicati dal Sole 24 Ore hanno già evidenziato la criticità di questa parte delle norma con particolare riferimento ai casi in cui il lavoratore si rifiuti d'attivare la procedura telematica a completamento delle dimissioni. La disposizione normativa non dà spazio ai così detti fatti/comportamenti concludenti che potrebbero assumere rilievo in via alternativa alle dimissioni non rese telematicamente e interrompere, comunque, il rapporto di lavoro. Di conseguenza il datore di lavoro che riceve una comunicazione (lettera, mail ecc) con le dimissioni, deve spingere affinché il lavoratore si attivi per l'esecuzione della procedura telematica e, se questi si rifiuta, deve necessariamente procedere a un licenziamento. Le conseguenze sono chiare e penalizzanti anche se ancora nessun provvedimento correttivo è stato adottato; l'esecuzione del licenziamento, anche disciplinare, obbliga il datore di lavoro al versamento del contributo previsto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Appare, inoltre, interessante evidenziare che il lavoratore licenziato acquisisce il diritto (in presenza delle altre condizioni previste) a ricevere la Naspi da cui sarebbe, invece, rimasto tagliato fuori.

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