La Cassazione affronta il tema dell'obbligo del dipendente pubblico di comunicare l'adesione o l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. n. 62/2013. La Corte chiarisce che tale obbligo ha funzione preventiva e conoscitiva: serve a consentire all'Amministrazione di valutare possibili conflitti di interesse e non presuppone la prova di una concreta interferenza già verificatasi. In tale prospettiva, l'appartenenza a un'associazione massonica, specie ove accompagnata da vincoli di fedeltà e reciproca assistenza, può assumere rilievo rispetto ai doveri di imparzialità, lealtà, trasparenza e cura esclusiva dell'interesse pubblico, senza che ciò integri violazione dell'art. 8 St. lav.

Cass., sez. lav., ord. 31 agosto 2026, n. 24875

I fatti di causa e la fase di merito

La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per trenta giorni, irrogata nel luglio 2021 dall'Agenzia delle Entrate a un proprio dipendente, in servizio presso una Direzione provinciale con mansioni di capo area contenzioso e, in precedenza, di capo dell'ufficio legale. Al lavoratore era stato contestato di non avere comunicato all'Amministrazione di avere assunto la carica di rappresentante legale di due associazioni massoniche, la prima...

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