01 settembreALIMENTARI (PICCOLA INDUSTRIA)
IstitutoDiritto allo studio
Adempimento
Dall’1.9.2026 la disciplina prevista dall'art. 42 del C.C.N.L. 21.6.2020 è sostituita come segue. 
I lavoratori titolari di un contratto a tempo indeterminato che, al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'impresa, intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riconducibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ) potranno usufruire, a loro richiesta e con le precisazioni indicate ai commi successivi, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro capite, comprensive delle prove di esame, nei limiti e a carico di un monte ore globale triennale messo a disposizione fra tutti i dipendenti dell'unità produttiva. Fino alla data del 31.8.2026 rimane in vigore la precedente normativa di cui all'art. 42 diritto allo studio del C.C.N.L. 12.7.2021.
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