Rapporti di lavoro

Diritto allo studio e formazione continua per i lavoratori del settore metalmeccanico alla prova del decreto Trasparenza

Il contratto collettivo prevede ampie possibilità di frequentare corsi

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di Maria Grimaldi

L'articolo 4, lettera i), del Dlgs 104/2022, meglio noto come decreto Trasparenza, prevede la necessità di informare il lavoratore riguardo «il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista».

Senza entrare nel merito di tutte le possibili fattispecie relative alla formazione prevista per legge (sulla sicurezza o sulla privacy) è necessario analizzare se determinate previsioni contrattuali, frutto degli orientamenti più avanzati in materia espressi nella contrattazione collettiva nazionale, integrino le necessità di informazione previste dalla norma.

Prendendo come esempio il Ccnl per il settore metalmeccanico industria riguardo al tema "formazione" (intesa in senso ampio) incontriamo 3 fattispecie:
a) la formazione continua;
b) il diritto soggettivo alla formazione (continua);
c) il diritto allo studio.

L'accezione di formazione continua (formazione non formale) ci conduce a una definizione di «formazione strutturata impartita al di fuori della formazione formale», finalizzata all'«apprendimento permanente» e al di fuori degli obblighi previsti dalla legge o, più semplicemente, con l'espressione formazione continua si fa riferimento ai processi formativi individuali e collettivi lungo tutto il corso dell'esistenza.

La disposizione contenuta nell'articolo 6 del Ccnl del settore industria metalmeccanica è stata integrata nel rinnovo del 2016, allorquando è stato modificato sostanzialmente l'articolo 7 (che in precedenza trattava di diritto allo studio e di formazione professionale) attribuendo il "diritto soggettivo" alla formazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato oltre i 9 mesi. Fino a quel momento le parti avevano condiviso (solo) l'opportunità di accedere alla formazione continua nell'ambito degli accordi relativi ai fondi interprofessionali.

Con il rinnovo del 2016 e del 2021 è stato, inoltre, attribuito a ciascun dipendente un diritto soggettivo alla formazione, in misura pari a 24 ore nel triennio. Si tratta di percorsi d'aula, corsi interni o esterni all'azienda; autoapprendimento con Fad; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all'azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job.

Il diritto soggettivo è esigibile per iniziative formative impiegabili nel contesto lavorativo dell'azienda, sulle quali l'impresa, d'intesa con la Rsu, laddove presente, ha dato informazione ai lavoratori o, in subordine, per partecipare a iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze trasversali, linguistiche, digitali, tecniche o gestionali.Infine, l'articolo 10 della legge 300/1970 prevede, per i lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, il diritto alla assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami ed inoltre non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Con il rinnovo del Ccnl Federmeccanica del 2016, l'articolo 8 della sezione quarta, titolo VI, ha sostanzialmente ampliato la platea dei lavoratori destinatari dello storico istituto contrattuale delle 150 ore, cioè il monte ore previsto per la frequenza dei corsi di studio.Con la formulazione attuale hanno titolo a richiedere la fruizione delle 150 (nel limite del 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative ma escludendosi dal limite le assenze per sostenere gli esami) e nel limite del monte ore complessivo (che viene determinato, all'inizio di ogni triennio moltiplicando 7 ore annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data, ovvero nell'unità produttiva, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.) i lavoratori che intendano frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (Qeq), di cui alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come recepita dall'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca del 13 febbraio 2013, ricomprendendo sostanzialmente tutte le "gradazioni" del Qeq come di seguito esplicitato:


Con particolare riferimento ai corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del Qeq) al lavoratore quindi spetta la fruizione delle 150 ore, anche in un unico anno.

Inoltre, gli studenti che intendano frequentare corsi di formazione terziaria potranno fruire di 16 ore retribuite, non a carico del monte ore, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.

Quanto alla effettiva entità dei permessi, gli studenti che frequentino corsi volti al conseguimento di corsi di formazione terziaria, potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso, pur nel limite, si deve ritenere, delle 150 ore.

Il lavoratore dovrà fare richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende sostenere.

Inoltre, per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio sarà possibile richiedere la fruizione dei congedi per la formazione previsti dall’articolo 9 del Ccnl, mentre i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente "pro-quota", in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. Il Ccnl fa salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dall’articolo 8.

In conclusione, quindi, l’articolo 4, lettera i), del Dlgs 104/2022 prevede la necessità di informare il lavoratore riguardo al «diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista». Tale previsione, alla luce della portata delle disposizioni sopra evidenziate, non può lasciare del tutto indifferenti riguardo alla opportunità di una specifica evidenza nell'allegato informativo alla lettera di assunzione, considerando, anche, che la formazione è uno dei temi "sensibili" nell'ambito delle relazioni industriali in azienda e che l'introduzione del diritto soggettivo alla formazione può precostituire - qualora non vi sia ottemperanza - una disapplicazione del Ccnl, con tutte le conseguenze del caso.

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