Contenzioso

Disoccupazione pagata anche all’estero

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di Mauro Pizzin

Per conservare il diritto all’ indennità di disoccupazione è sufficiente che il lavoratore straniero rispetti le norme che regolano il controllo dell’indennità stessa, indipendentemente dal fatto che sia o meno rientrato nel suo Paese d’origine .

È sulla base di questa considerazione che la Cassazione , con la sentenza n. 16997/17, depositata lo scorso lunedì 10 luglio, ha respinto il ricorso dell’Inps contro la Corte d'appello di Torino, la quale, con decisione del 28 giugno 2010, aveva confermato la decisione del giudice di primo grado con cui veniva riconosciuto ad un lavoratore straniero il diritto di fruire dell'indennità di disoccupazione anche durante il periodo fra il 29 novembre 2005 e il 21 febbraio 2006 in cui quest'ultimo aveva fatto rientro nel Paese d'origine. Una decisione, quella in appello, motivata dal fatto che l'Istituto non aveva dato prova che l'assicurato non si fosse presentato a convocazioni degli uffici competenti o avesse rifiutato congrue offerte di lavoro.

Nel respingere il ricorso dell'Inps, secondo cui la decisione sarebbe stata in contrasto con gli articoli 45 della legge 1155/36 e 34 del Dpr 818/57, i giudici di legittimità hanno ribadito che il sistema di sicurezza sociale è improntato al principio di territorialità, a cui è possibile derogare solo in base a convenzioni internazionali a cui l'Italia abbia aderito (Cassazione 22151/08). Le prestazioni assicurate dal sistema di sicurezza sociale, come l'indennità di disoccupazione – chiarisce la Corte – non hanno solo l'obiettivo di assicurare al singolo un sostegno economico in dipendenza da eventi che influiscano negativamente sulla sua capacità di lavoro e/o guadagno, ma anche lo scopo di sostenere la domanda interna rispetto alla perdita di reddito degli assicurati, effetto che verrebbe meno se questi ultimi potessero “esportare” all'estero le prestazioni loro riconosciute.

Tuttavia – precisano i giudici – spetta al legislatore trovare un punto di equilibrio fra l'eventuale esigenza del singolo a dimorare altrove e la necessità di garantire la spesa per i consumi: un punto di equilibrio il quale non può che essere ancorato ai requisiti soggettivi e oggettivi che presiedono al riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione. Il punto di riferimento, in questo caso, è dato dall'articolo 4 del Dlgs 181/00 (come sostituito dall'articolo 5 del Dlgs 297/02), il quale, nel fissare l'adozione di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilisce che la perdita dello stato consegue alla mancata presentazione dell'assicurato, senza giustificato motivo, alla convocazione del servizio competente oppure in caso di rifiuto senza giustificata motivazione di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato, o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 196/97. Tutte circostanze, queste ultime, di cui nel contenzioso esaminato – conclude la Cassazione – l'Inps non è stato in grado di fornire la prova.

La sentenza 16997/17 della Corte di cassazione

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