1. L’adempimento in sintesi
Dal 1 marzo 2024 la presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL per i cittadini, il Contact Center e gli Istituti di Patronato, dovrà essere effettuata esclusivamente (quindi non sono ammesse altre modalità di presentazione) utilizzando la piattaforma dedicata alla disoccupazione denominata “ID 3.0”. Lo comunica l’INPS con messaggio n. 804 del 23 febbraio 2024. Le nuove implementazioni sono state operate in esecuzione del progetto “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”, finanziato nell’ambito del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).
2. Le ultime novità in materia di NASpI e DIS-COLL
Precisazioni sullo stato di disoccupazione
Con messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, l’INPS, dando seguito ad un chiarimento diffuso dal Ministero del Lavoro, ha fornito delle precisazioni circa i limiti di età per la iscrizione ai Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. Circa il limite massimo di età per la iscrizione nei predetti Centri, è stato precisato che non è previsto alcun limite massimo, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. I lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro devono pertanto sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), tenendo presente che la presentazione della domanda NASpI o DIS-COLL equivale a presentazione della DID. Circa invece il limite minimo di età per la iscrizione nei Centri, la legge di Stabilità 2007 fissa tale limite a 16 anni di età. Tale limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL.
Massimale e retribuzione limite NASpI e DIS-COLL nel 2024
La retribuzione limite da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel 2024 è pari a 1.425,21 (circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024).
Il calcolo della NASpI è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore all’importo di cui sopra , la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Ove superiore, l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo (nei limiti del massimale). Ricordiamo che i requisiti richiesti in capo ai richiedenti la DIS-COLL (devono sussistere entrambi al momento della richiesta) sono lo stato di disoccupazione e, dal 5 settembre 2019, un mese di contribuzione nella Gestione separata maturato nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la data di cessazione dal lavoro fino all’evento di cessazione.
Con messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, l’INPS ha diffuso i nuovi massimali delle indennità ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Per il 2024 tale massimale è pari a 1.550,42 euro. Tale massimale opera anche per la determinazione del c.d. ticket o contributo di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Il contributo di licenziamento è dovuto in relazione alla durata ed a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro interrotto (quindi è indifferente che il rapporto sia full o part-time), salvo eccezioni (ad esempio non è dovuto per le cessazioni dovute a chiusura cantieri o per le cessazioni dei lavoratori sportivi subordinati). Se il rapporto è inferiore a dodici mesi, il contributo si ridetermina in proporzione. A tal fine si considera mese intero una prestazione lavorativa protrattasi per almeno 15 giorni di calendario. Per il 2024 anno il ticket è pari al 41% del massimale per ogni anno di anzianità, ossia pari ad euro 635,67, fino ad un massimo di tre anni (quindi il limite è 1.907,02). Gli importi indicati aumentano considerevolmente nei casi di licenziamento collettivo.
3. Come fare per
Dal 1 marzo 2024 la presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL deve avvenire esclusivamente tramite la apposita piattaforma telematica.
L’accesso è diverso per i cittadini e per i patronati.
Cittadini
La presentazione delle istanze avviene dal sito INPS previa autenticazione con la propria identità digitale - SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica). In base all’ultima attività lavorativa, l’utente viene guidato nell’individuazione dell’esatta tipologia di domanda da presentare, in modo da diminuire la probabilità del verificarsi di errori e facilitare l’accesso alla prestazione, ove ne sussistano i requisiti. In particolare:
NASpI: “Sostegni, Sussidi e Indennità” à “Per disoccupati” à “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” à “Utilizza il servizio” à “NASpI-Domanda” à “Utilizza il servizio”
Attenzione: nel caso di domanda NASpI, compare una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità (ad esempio, la rilevazione di causali di cessazione non ammesse, l’iscrizione ad altre gestioni con annessa indicazione dei redditi presunti, ecc.).
DIS-COLL: “Sostegni, Sussidi e Indennità” à “Per disoccupati” à “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” à “Utilizza il servizio” à “DIS-COLL-Domanda” à “Utilizza il servizio”.
Attenzione: nel caso della presentazione della domanda di DIS-COLL , si attivano i seguenti controlli sincroni:
a) verifica iscrizione alla Gestione separata; in caso di esito negativo viene richiesta lòa iscrizione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.
b) verifica iscrizione a Ordini o Albi professionali e iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti; in tali casi, ove venga rilevata l’iscrizione ad altre Gestioni (Artigiani e Commercianti, Ordini o Albi professionali), si evidenzia che la domanda di DIS-COLL potrebbe non trovare accoglimento qualora non fosse soddisfatto il requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata
d) titolarità di partita IVA. Nel caso sia rilevata la esistenza di una partita IVA, la procedura evidenzia la necessità di chiuderla in data antecedente alla presentazione della domanda di DIS-COLL ai fini della possibilità di accesso.


