Il contributo, incentrato sull'art. 3 del D.M. 30 gennaio 2015 e sul rapporto tra regolarità contributiva, giudicato e pendenza del contenzioso, intende mettere in chiaro - sul piano strettamente normativo – che dopo la sentenza di primo grado di rigetto e prima della scadenza del termine per impugnarla, l'azienda deve continuare a considerarsi regolare ai fini DURC, in quanto la posizione è ancora coperta dalla pendenza del giudizio e non si è formato il giudicato.

L'articolo esamina il rapporto tra DURC e contenzioso previdenziale, affermando che la regolarità contributiva non può essere negata sulla base di una sentenza di primo grado sfavorevole, finché la decisione non sia passata in giudicato o non intervenga un provvedimento esecutivo del giudice.

Viene inoltre distinta la disciplina dei crediti ancora in fase amministrativa da quella dei crediti già cristallizzati in avviso di addebito, per i quali la salvaguardia del DURC richiede la sospensione giudiziale...

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