Il rapporto del rider deve essere qualificato come lavoro subordinato quando l’autonomia formalmente riconosciuta al lavoratore è, nella concreta esecuzione del rapporto, condizionata dai meccanismi della piattaforma e dall’algoritmo, se questi meccanismi incidono sulle occasioni di lavoro e sulle modalità di svolgimento della prestazione. È il principio affermato dal Tribunale di Torino, sezione lavoro, con la sentenza 8 settembre 2026, n. 3844. Una sentenza che non arriva isolata, ma si inserisce...

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