Adempimenti

Edilizia, entro il 15 giugno la richiesta degli sconti del 2014

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di Michele Regina

Il decreto ministeriale 5 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2015, n. 53) ha confermato anche per l'anno 2014, la riduzione contributiva nella misura dell'11,50% per le imprese edili, introdotta dall'art. 29 del decreto legge 244/1995 (legge 341/1995). L'Inps, con circolare 10 aprile 2015, n. 75 detta le istruzioni operative.
Il beneficio è pari ad una riduzione sui contributi dovuti nella misura richiamata per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica solo agli operai con rapporto full time a 40 ore. Viene confermata quindi dall'Istituto l'esclusione per i part time.
Le aziende che hanno diritto a detta agevolazione sono quelle classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi (CSC) 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell'artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Non rappresentano attività edili stricu sensu quelle opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed similari, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai CSC 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308 unite ai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Detta agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014.
L'agevolazione non trova applicazione sul contributo previsto dall'articolo 25 della legge 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria; è subordinata al rispetto delle condizioni previste per la fruizione di sgravi previdenziali dall'art. 6, commi da 9 a 13, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, nonché da quelle dettate dall'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.
La riduzione contributiva in discorso non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste altre specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, quali le assunzioni dalla liste di mobilità.
I datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili: pertanto i datori non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.
Inoltre a queste condizioni si affiancano anche quelle previste in via generale dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l'obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC.
Nel caso di dichiarazione infedele le sedi territorialmente competenti dell'Inps – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell'autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi sia di omessa denuncia o di omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 29, comma 3, del D.L. 244/1995, convertito con legge 341/1995.
Le istanze per la riduzione contributiva relativamente all'anno 2014 devono essere inviate esclusivamente on line avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Inps, nella sezione "comunicazioni on-line", funzionalità "invio nuova comunicazione".
Nei casi aziende con matricole sospese o cessate l'impresa che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l'istanza avvalendosi della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione il cui format è allegato alla circolare.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza i datori di lavoro potranno fruire comunque del beneficio indicando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; in questo caso non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero.
Sarà invece valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l'azienda.
Si ricorda in fine che tale beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.

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