01 febbraioOMBRELLI E OMBRELLONI (INDUSTRIA)
IstitutoElemento di garanzia retributiva
Riferimenti
Adempimento
L'importo dell'E.G.R., pari a 310 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, va erogato con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
L'importo dell'E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., va corrisposto interamente ai lavoratori in forza dall’1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Va altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, possono definire con R.S.U. e/o OO.SS. di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'E.G.R. per l'anno di competenza.
Riproduzione riservata Ⓒ


