01 luglioANPAS
IstitutoElemento di garanzia retributiva
Riferimenti
Adempimento
Le seguenti disposizioni (Allegato 1) si applicano esclusivamente ai lavoratori negli Enti che applicavano il C.C.N.L. Anpas.
Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, gli Enti erogano, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2019), un Elemento di garanzia retributiva (EGR) di 120 euro lordi annui.
La somma compete ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione, riferita al tempo pieno e pertanto va riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale. Il calcolo dell'Importo da erogare al singolo lavoratore sarà in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle dipendenze dell'ente nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno di competenza.
L'ammontare dell'elemento di garanzia retributiva va ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell'EGR (a titolo esemplificativo: superminimi, benefit, premi, premi produzione).
Le organizzazioni aderenti ad ANPAS che si trovassero in uno stato di sofferenza economica e/o finanziaria possono richiedere alle rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L., un confronto per definire la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'EGR.
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