01 giugnoMETALMECCANICI (COOPERATIVE)
IstitutoElemento di garanzia retributiva
Adempimento
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle Cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 455 euro, omnicomprensiva e non incidente sul T.F.R., ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo, come sopra definito, sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto.
L'elemento perequativo va erogato nelle imprese in cui sia stata presentata una piattaforma se, trascorsi 90 giorni, non sia stato definito un accordo economico integrativo.
L'eventuale inosservanza di quanto previsto al precedente comma potrà essere oggetto di segnalazione e verifica agli Osservatori permanenti della cooperazione, territorialmente competenti, istituiti ai sensi del "Protocollo cooperazione" del 10 ottobre 2007.
A decorrere dall’1.1.2014 l’elemento perequativo è elevato a 485 euro.
A decorrere dall’1.1.2026:
a) l’elemento perequativo è elevato a 500 euro lordi annui;
b) nel caso in cui il differenziale tra la retribuzione annua lorda (vedi nota a verbale) e la paga base tabellare annua lorda (comprensiva degli scatti di anzianità) sia inferiore o uguale a 650 euro lordi annui, verrà riconosciuto un elemento perequativo annuo lordo non inferiore ad un minimo pari ad euro 200,00.
Esempio:
Ipotesi 1 = differenziale lett. b) = 130
500 euro - 130 euro = 370 euro elemento perequativo erogabile
Ipotesi 2 = differenziale lett. b) = 300
500 euro - 300 euro = 200 euro elemento perequativo erogabile
Ipotesi 3 = differenziale lett. b) = 325
500 euro - 325 euro = 175 euro elemento perequativo da adeguare ai 200 euro sopra indicati;
c) nel caso in cui il differenziale di cui alla precedente lett. b) sia superiore a 650 euro lordi annui, ma inferiore a 850 euro lordi annui, l’elemento perequativo verrà riconosciuto per un importo corrispondente alla differenza tra 850 euro ed il differenziale calcolato.
A miglior chiarimento si riporta il seguente esempio:
differenziale lett. b) =700 euro lordi annui
850 euro - 700 euro = 150 euro (elemento perequativo erogabile nell'anno)
Nota a Verbale
Per retribuzione annua lorda deve intendersi la sommatoria degli elementi fissi della retribuzione che vengono erogati a carattere di continuità nell’anno. Devono, invece, intendersi esclusi gli elementi variabili della retribuzione quali: straordinari, indennità di notturno, indennità di trasferta, indennità per interventi di reperibilità e maggiorazioni varie.
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