1. L’adempimento in sintesi
La legge di bilancio per il 2024 (legge 213/2023) ha disposto, per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di una indennità pari dell’80 per cento della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, il riconoscimento di un’indennità per un ulteriore mese con retribuzione pari al 60 per cento. Per il solo anno 2024 tale misura è pari all’80% della retribuzione.
Attenzione: la espressione “ulteriore mese” fa riferimento all’ulteriore mese di elevazione dell’indennità al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) nell’ambito dei mesi già previsti, non deve essere intesa nel senso della aggiunta di un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato.
La legge di bilancio 2023 aveva incrementato all’80% (dal precedente limite del 30%), per la durata massima di un mese e fino al fino al sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, la indennità prevista per i congedi parentali. Interessati dalla agevolazione erano i soli lavoratori dipendenti che terminavano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
La circolare INPS 57 del 18 aprile 2024 ha diffuso le relative disposizioni attuative, applicabili dal giorno successivo alla pubblicazione.
2. Soggetti interessati
La legge di bilancio 2024 è intervenuta sul solo articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, pertanto sono interessati esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando pertanto escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi, lavoratori iscritti alla Gestione separata ec.).
Attenzione: la disposizione si applica con riferimento ai soli lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, quello di paternità, anche per un solo giorno, pertanto con esclusione di tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023.
Inoltre il mese di elevazione della indennità al 60% (ovvero all’80% nel solo 2024) è unico per entrambi i genitori, fruibile soltanto da uno di essi.
3. Modalità di fruizione
In sostanza dei complessivi 10 o 11 mesi fruibili entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale si indennizza come segue:
- un mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di bilancio 2023);
- un mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024);
- sette mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente non abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.
Dei 9 mesi complessivamente indennizzabili, pertanto, 3 mesi spettano a ciascun genitore (3 + 3) e non sono trasferibili all’altro, mentre ulteriori 3 mesi possono essere fruiti in alternativa (la elevazione della indennità per 2 mesi, 80% e 60%, ovvero 80% e 80% per il solo 2024, fa riferimento al solo ambito dei 3 mesi non trasferibili).
Esempio
Il figlio nasce il 10 novembre 2023. La madre finisce il congedo di maternità il 10 febbraio 2024 (rientra quindi nella previsione della legge di bilancio 2024). Il padre fruisce di 2 mesi di congedo dal 10 novembre 2023 al 10 gennaio 2024. Il mese di congedo dal 10 novembre 2023 al 10 dicembre 2023 è indennizzabile all’80% della retribuzione (legge di bilancio 2023, vedi box sopra), Il periodo di congedo parentale dal 11 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 è indennizzabile al 30% della retribuzione. Il periodo di congedo parentale dal 1° gennaio 2024 al 10 gennaio 2024 è indennizzabile all’80% della retribuzione (legge di bilancio 2024). Restano pertanto ancora 20 giorni residui, fruibili da ciascuno dei 2 genitori entro il compimento di 6 anni di età, indennizzabili all’80% se fruiti nel 2024 o al 60% se fruiti nel 2025.
Esempio
Figlio nato il 10 settembre 2023, la madre fruisce del congedo obbligatorio dopo il parto per un periodo di 5 mesi, fino al 10 febbraio 2024 (quindi è applicabile la norma di cui alla legge di bilancio 2024). Il padre lavoratore dipendente fruisce dei tre mesi non trasferibili di congedo parentale dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 di cui un mese indennizzato all’80% della retribuzione ( legge di bilancio 2023) e due mesi indennizzati normalmente al 30% della retribuzione. Ipotizzando che il padre voglia fruire di un ulteriore mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, tale congedo sarà indennizzabile solo al 30% (non all’80%) perché il padre ha già esaurito i 3 mesi di congedo non trasferibili. Tuttavia la madre, dopo il congedo di maternità obbligatorio, potrà fruire nel 2024 di un mese di congedo parentale indennizzato all’80%, ovvero del 60% se dal 1 gennaio 2025.
Attenzione: si noti che per i figli nati a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto all’elevazione per un ulteriore mese dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per il 2024 (ovvero al 60% dal 1° gennaio 2025) spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione.
Esempio
La previsione di cui alla legge di bilancio si applica solo ai lavoratori dipendenti. Tuttavia si ipotizzi una madre iscritta alla Gestione separata che termina il periodo di maternità il 15 maggio 2024 e fruisce di un mese di congedo parentale dal 1 al 30 giugno 2024 indennizzato al 30%. Il 1 giugno 2025 diventa lavoratrice dipendente e fruisce di un ulteriore periodo di due mesi di congedo parentale dal 1 luglio 2025 al 31 agosto 2025. In questo caso il primo mese sarà indennizzabile all’80% (legge bilancio 2023) mentre il secondo sarà indennizzabile al 60% (legge bilancio 2024) in quanto i 3 mesi rientrano nel periodo di congedo non trasferibile.
Esempio
Il figlio nasce il 15 gennaio 2024, madre non lavoratrice, padre lavoratore iscritto alla Gestione separata. Il padre fruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% (in quanto lavoratore non subordinato non può fruire della elevazione della misura dell’indennità). La madre diventa lavoratrice dipendente il 1 giugno 2025 e chiede 3 mesi di congedo parentale dal 1 luglio 2025 al 30 settembre 2025. Un mese è indennizzabile all’80% (legge di bilancio 2023), un mese al 60% (legge bilancio 2024), un mese al 30%. Può ancora utilizzare 2 mesi di congedo parentale (degli 11 complessivamente utilizzabili dai genitori ex articolo 32 co. 2 dlgs TU Maternità e Paternità), non indennizzabili ( a meno che non abbia specifici requisiti di reddito).
4. Come fare per
La fruizione del congedo parentale è subordinata alla presentazione di un domanda telematica tramite il portale istituzionale www.inps.it , previa autenticazione con le consuete modalità, utilizzando il seguente percorso:
Home page --> “Lavoro” --> “Congedi, permessi e certificati”
ovvero tramite il Contact center integrato (numero verde 803.164 o il numero a pagamento 06 164.164;
ovvero tramite gli Istituti di Patronato.


