Rapporti di lavoro

Elezioni regionali in Lombardia e Lazio: così i permessi in busta paga

Il dipendente scrutatore ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto se avesse lavorato

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di Michele Regina

Nei giorni di domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente della Regione e del Consiglio regionale nella Regione Lazio e nella Regione Lombardia. I seggi elettorali saranno aperti domenica 12 febbraio dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

La nomina degli scrutatori rientra, secondo la legge statale 95/1989, nella competenza dei Comuni, cui occorre pertanto rivolgersi qualora si abbia interesse a ricoprire tale incarico.La nomina degli scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione (quindi tra il 18 e il 23 gennaio 2023). Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nell'albo comunale degli scrutatori, a cui ciascun elettore può chiedere di essere incluso presentando apposita domanda nei termini previsti dalla citata legge statale. I presidenti di seggio sono indicati dai presidenti delle Corti d'appello fra gli iscritti in un apposito albo. I presidenti di seggio nominati possono chiedere di essere esonerati dall'incarico e quindi di essere sostituiti esclusivamente per gravi motivi.

Con l'occasione appare utile ricordare le disposizioni in materia per quanto attiene l'impatto nell'ambito del rapporto di lavoro.I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno.Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo nel caso di protrazione in quel giorno delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato.Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge.

Qualche perplessità vi può essere per datori e loro consulenti relativamente alla scelta relativa alla opzione per le quote retributive ovvero per i riposi compensativi per le giornate non considerate lavorative o festive. La norma – si ricorda- non dispone con chiarezza di chi sia tale scelta, anche se una nota di Confindustria, sebbene da considerare non impegnativa (circolare 11571/1992), riconoscerebbe tale facoltà al datore di lavoro. Si suggerisce, come best practice, di trovare l'accordo tra le parti.

È altresì importante ricordare che, per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo, la Cassazione, con la sentenza 8712/2002, ha sancito che la prestazione di alcune ore nell'ultimo giorno di consultazione (in tal caso era di martedì) deve essere considerata intera giornata e non a ore. Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata.In base all'articolo 2 della legge 178/1981, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.

I lavoratori interessati sono tenuti a preavvertire il datore di lavoro circa i giorni di impegno elettorale. I lavoratori dovranno produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura. Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio, la certificazione è firmata dal vice-presidente.

Appare utile ricordare, altresì, che le informazioni di cui sopra inerenti i trattamenti economici dovuti al lavoratore, al pari del diritto ad assentarsi, sussistono nel caso in cui il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese. Queste condizioni non sussistono – sempre che il lavoratore sia stato informato – in caso di sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni. Quindi, se la sospensione è stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative. Per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni in quanto l'attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall'Inps equiparata al lavoro.

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