Adempimenti

Entro il 1° luglio l'autocertificazione per l'esonero dei disabili da attività rischiose

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di Luca De Compadri

Scade il 1° luglio 2016 il termine di presentazione telematica dell' autocertificazione ai fini dell' esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità.

A renderlo noto è la pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del sito internet del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del decreto interministeriale 10 marzo 2016, che disciplina il beneficio dell' esonero autocertificato e le modalità di versamento del contributo.

Il co mma 3-bis dell'art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (inserito con il Dlgs 151/15) prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di assunzione dei lavoratori appartenenti alle categorie c.d. protette per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
In attesa della registrazione presso la Corte dei conti del decreto interministeriale 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di versamento al Ministero del lavoro del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l'esonero dall'obbligo ex art. 3, L. n. 68/1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, il Ministero del lavoro ha emanato la nota n.2452 del 15 aprile 2016.

Orbene, va subito tenuto presente che in sede di prima applicazione, l'autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nell'autocertificazione il datore di lavoro dovrà indicare la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero.

Il Ministero fa presente che il datore di lavoro potrà indicare nel prospetto informativo la data dalla quale ha inteso avvalersi dell'esonero. Ebbene tale data non può essere antecedente l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151 del 2015 (ovvero il 24 settembre 2015) né successiva al 31 dicembre 2015, atteso che il prospetto fa riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre.
In buona sostanza bisogna tenere presente che:
-se l'obbligo è insorto il 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs 151/15) la data ultima per avvalersi dell'esonero è l 23 novembre 2015;
-se l'obbligo è insorto successivamente al 24 settembre 2015, la data entro cui avvalersi dell'esonero è il 60° giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo stesso;
-se l'obbligo è insorto prima del 31 dicembre 2015 e il datore di lavoro intende avvalersi dell'esonero nei termini previsti dal decreto e la data cade nell'anno 2016, si potrà indicare, nell'apposita sezione “esonero parziale autocertificato” del prospetto informativo, nel campo “data autocertificazione”, la data del 31 dicembre 2015, inserendo nelle note la data dalla quale intende avvalersi dell'esonero.
Il Ministero ammette la compatibilità dell'esonero autocertificato con l'esonero parziale dall'obbligo di assunzione, purché gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille e che la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori alla misura percentuale massima del 60% della quota di riserva (Dm 357/2000). Da ciò deriva che i datori di lavoro che appartengono alla classe dimensionale 15/35 dipendenti, la cui quota di riserva è pari ad una unità, non possono usufruire dell'esonero autocertificato.

Va sottolineato che, a prescindere dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, il contributo viene calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni al mese (2.022,24 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero).

Il primo versamento del contributo dovrà essere effettuato nei 5 giorni lavorativi precedenti l'autocertificazione - tramite bonifico bancario, utilizzando il codice Iban comunicato attraverso il portale istituzionale www.cliclavoro.gov.it, indicando nella causale del versamento il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro- e copre il periodo dalla data in cui il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell'esonero al termine del trimestre in cui è presentata l'autocertificazione. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l'intero trimestre in cui vengono versati.
Da ultimo si segnala che nel caso di inesatto versamento del contributo, i servizi per il collocamento mirato provvedono, assegnando un termine di 30 giorni, a diffidare il datore di lavoro inadempiente. Decorso tale termine i servizi faranno la relativa comunicazione alle sedi territoriali dell'ispettorato nazionale del lavoro in cui sono ubicate le unità produttive, per le quali si è autocertificato l'esonero. In tale caso verranno calcolate le maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione. In particolare, si ricorda che il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 68/1999 prevede che in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi previsti, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua.

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