L'esercizio del diritto d'informazione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 96/2026 subisce una significativa limitazione quando emerga la necessità di operare un bilanciamento con la disciplina vigente in materia di trattamento dei dati personali

In tema di equità retributiva, l’art. 7, c. 1 del D.Lgs. n. 96/2026 attribuisce alla lavoratrice e al lavoratore il diritto di richiedere e ricevere per iscritto le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, c. 1, lett. h) del citato decreto legislativo, ai sensi del quale per categoria di lavoratori deve intendersi l'insieme di lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o lavori (diversi) di pari valore, e considerando che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nonché le disposizioni di legge ‘assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore' (art. 4, c. 1), il divario retributivo di genere eventualmente esistente tra i livelli retributivi medi di lavoratori e lavoratrici appartenenti alla categoria di operai, impiegati e quadri può essere individuato con riferimento a ciascun livello d'inquadramento stabilito dal CCNL applicato.

A mero titolo d'esempio, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro applichi il CCNL 22 novembre 2025 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e all'installazione di impianti...

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