Esenti i premi per le polizze contro la non autosufficienza
Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati per le polizze «long term care» e «dread disease», ossia per le polizze che hanno lo scopo di assicurare le terapie di lungo corso e le malattie gravi.
È questo un altro dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 5/2018, emanata ieri, interpretando le novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2017.
Le modifiche introdotte al Testo unico delle imoposte sui redditi (nuova lettera f-quater dell’articolo 51, comma 2) stabiliscono che non concorrono a formare il reddito «i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».
Quindi sono due le patologie tutelate dal fisco e che devono riguardare il dipendente e non anche i suoi familiari:
il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
il rischio di gravi patologie.
Con riferimento all’individuazione delle persone non autosufficienti si deve fare riferimento ai criteri di una precedente circolare delle Entrate (la circolare 28/E del 2016, paragrafo 2.3) vale a dire, coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.
Per quanto riguarda le gravi patologie, l’Agenzia ritiene di poter fare riferimento all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’ispettorato del Lavoro, contenuta nel Dm 19 aprile 1973, e da ultimo aggiornato con Dm 10 giugno 2014, anche se questo elenco non può ritenersi tassativo.
Relativamente alle polizze «long term care», le caratteristiche delle prestazioni che devono essere garantite sono l’assistenza tutelare e le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale. Si tratta, ad esempio, dell’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, dell’aiuto domestico familiare, della promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi.
Con riferimento al beneficio fiscale, l’Agenzia spiega che i termini «contributi e premi» senza altra specificazione, portano a ritenere che beneficiano dell’esenzione i contributi versati alle casse aventi esclusivamente fine assistenziale nonché i contributi versati a fondi sanitari non iscritti all’anagrafe e agli enti bilaterali.
Infine, per poter fruire del beneficio il versamento del premio o del contributo deve essere eseguito dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti.
La non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente prevista dalla legge esclude in ogni caso che in relazione ai premi versati sia possibile per il contribuente fruire della detrazione d’imposta prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f) del Tuir.
Qualora la polizza prevedesse la tutela anche per i familiari del dipendente, la quota parte del premio concorrerebbe alla formazione del reddito del dipendente e potrebbe determinare l’applicazione della detrazione di imposta.