ApprofondimentoContenzioso

Falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolenta

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 41

guida-al-lavoro

Un dipendente del Ccnl Enti locali si assenta dal servizio manomettendo i sistemi di rilevazione automatica e uscendo dal luogo di lavoro senza registrazione. La proporzionalità e l'adeguatezza del licenziamento per giusta causa sono valutazioni affidate al giudice del merito

Massima

  • Falsa attestazione della presenza in servizio – modalità fraudolenta – necessità – manomissione del sistema – sussiste – mancata registrazione delle uscite - sussiste

    Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione circa il rispetto dell'orario di lavoro. Tale condotta non richiede necessariamente l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma può consistere anche nella mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio.

    Costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare.

Riepilogo dei fatti di causa e della vicenda di merito

Un lavoratore occupato nel pubblico impiego con inquadramento nel livello D del CCNL Enti Locali e mansioni di istruttore direttivo tecnico professionale veniva licenziato, previo esperimento dell'iter disciplinare, senza preavviso in data 9 gennaio 2019, nel quadro di un'indagine (dai riverberi penali) per assenteismo del personale del Genio Civile di Carrara, ove prestava servizio.

Nello specifico, il lavoratore, a seguito di controlli effettuati mediante videocamere e pedinamenti, era stato sottoposto...

  • [1] Principio già affermato da Cass. n. 310/2010

  • [2] Cfr. Cass. n. 19367/2016 e n. 25750/2016