Farmacie: rettificate le istruzioni per il versamento del contributo ordinario al Fis
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, devono compilare l'Uniemens secondo le istruzioni fornite dall'INPS con due recenti messaggi.
L'Inps, con il messaggio 1147/2022 del 14 marzo, ha rettificato il messaggio 772/2022, con il quale sono state fornite le prime indicazioni operative in merito al versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da parte delle farmacie.
In particolare, in virtù della rettifica, si specifica che, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al Fis, i datori di lavoro devono valorizzare - all'interno di < DenunciaAziendale > < AltrePartiteADebito > – l'elemento < AltreADebito > indicando i seguenti dati:
• in < CausaleADebito >, il codice "M131" o "M149" già in uso;
• in < Retribuzione >, l'importo dell'imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
• in < SommaADebito >, l'importo del contributo:- pari allo 0,45% dell'imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti - M149);- pari allo 0,65% dell'imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
Allo scopo, appare opportuno ricordare come, con il messaggio 772/2022, l'istituto previdenziale abbia illustrato le modalità operative che, nella fattispecie, devono essere seguite dalle farmacie (solo quelle interessate da csc 7.02.05 e Ateco 2007 47.73.10 - ndr) al fine di recuperare i contributi versati al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, dato che le stesse ricadono nel campo di applicazione del Fis.
Come si ricorderà, infatti, con la circolare 16/2022 era stata segnalata la necessità di escludere i titolari di farmacia dall'alveo dei datori di lavoro tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Poiché dal mese di marzo 2020 (data in cui è stato istituito il citato Fondo settoriale), le farmacie di cui sopra hanno versato il contributo ordinario al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali anziché al Fis, sorge la necessità di recuperare la contribuzione versata.
A tal proposito, si prevede che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2022, ai datori di lavoro interessati verrà attribuito centralmente il codice di autorizzazione "0J" (datore di lavoro tenuto al versamento al Fis) in sostituzione del codice autorizzazione "0S" (datore di lavoro tenuto al versamento al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali).La procedura di calcolo verrà adeguata al fine di determinare la corretta aliquota contributiva dovuta.
I datori di lavoro interessati, ai fini del recupero del contributo ordinario versato al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e non dovuto per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, valorizzeranno nel flusso Uniemens all'interno di < DenunciaAziendale >, < AltrePartiteACredito >, nell'elemento < CausaleACredito > i nuovi codici causale: L221 e L222.
Contestualmente, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al Fis, i datori di lavoro valorizzeranno - all'interno di < DenunciaAziendale > < AltrePartiteADebito > – l'elemento < AltreADebito > indicando i dati secondo le indicazioni fornite nel messaggio 1147/2022.
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, deve avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (uniemens/vig) con riferimento all'ultimo mese di attività dell'azienda.