01 marzoDIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI
IstitutoFerie
Riferimenti
Adempimento
“2. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 66 dell’8.4.2003 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla relativa indennità per ferie non godute. Il datore di lavoro è tenuto a favorire la fruizione delle ferie, tramite espresso invito scritto. Il Dirigente deve, altresì, essere informato dell’impossibilità di fruire dei giorni di ferie eccedenti le quattro settimane annue o di ottenere la relativa indennità sostitutiva, qualora eccezionalmente, nonostante l’espresso invito del datore, tali giornate non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro i ventiquattro mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. In mancanza del suddetto invito del datore di lavoro, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, un'indennità pari alla normale retribuzione di fatto, da liquidarsi entro il primo mese successivo alla scadenza dei ventiquattro mesi”.
A decorrere dall’1.3.2026, il comma 2 dell’art. 9 del C.C.N.L. 31.5.2025 è modificato come segue:
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