Rapporti di lavoro

Ferie non fruite ante 2021: senza il godimento entro il 30 giugno scatta l’obbligo contributivo

immagine non disponibile

di Cristian Callegaro

Entro il prossimo 30 giugno 2022 i datori di lavoro devono concedere ai lavoratori dipendenti l'effettiva fruizione dei periodi di ferie maturati nel 2020 e non ancora goduti nei diciotto mesi successivi; sulla retribuzione corrispondente all'eventuale residuo, l'azienda dovrà versare, entro il 20 agosto 2022, la relativa contribuzione.

Per le aziende è quindi tempo di verificare gli eventuali residui di ferie ed organizzarne, ove ne ricorrano le condizioni, la fruizione da parte dei dipendenti interessati: in caso di mancato godimento – totale o parziale - degli stessi, scatta infatti per il datore di lavoro l'obbligo di anticipare la contribuzione, la quale dovrà essere calcolata sulla retribuzione corrispondente alle stesse ferie residue.

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina riferita a specifiche categorie, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite deve essere goduto per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione e per le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. I giorni eccedenti il periodo minimo legale, eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale, possono, invece, essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali. In merito al termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane di ferie annuali, la contrattazione collettiva può, quindi, disporne il prolungamento: in ogni caso la stessa non può rinviare il godimento delle ferie oltre un limite tale per cui la funzione delle stesse ne risulterebbe snaturata.

Sulle ferie maturate entro l'anno 2020 e non ancora fruite dai lavoratori entro il prossimo 30 giugno 2022, i datori di lavoro saranno chiamati a calcolare ed a versare la relativa contribuzione. Riguardo la quantificazione dei contributivi si ritiene corretto che il datore di lavoro debba anticipare anche la quota di contribuzione a carico del lavoratore sulla retribuzione corrispondente alle ferie non godute a fronte delle quali scatta l'obbligo di versamento della contribuzione: quest'ultima contribuzione verrà quindi recuperata dal datore di lavoro nel momento in cui il lavoratore usufruirà effettivamente delle ferie.

E' importante evidenziare come il datore di lavoro sia di fatto tenuto a verificare mese per mese l'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute. Rispetto a quello riferito a diciotto mesi, infatti, il datore di lavoro potrebbe essere tenuto a rispettare un diverso termine per la fruizione delle ferie, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale oppure dai regolamenti aziendali ovvero da pattuizioni individuali.

Occorre inoltre considerare che, una volta individuato il termine da rispettare ai fini dell'assolvimento dell'obbligazione contributiva, lo stesso rimane sospeso – per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento – in tutte le ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate da norme di legge (messaggio Inps n. 18850/2006); il predetto termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende l'attività lavorativa. In particolare – a titolo esemplificativo – con la risposta all'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga quali ipotesi peculiari di interruzione temporanea della prestazione di lavoro ai fini della sospensione del periodo entro cui debbono essere godute le ferie.

Al di là del monitoraggio mese per mese, anche quest'anno il termine teorico del 30 giugno entro il quale usufruire delle ferie arretrate potrebbe subire uno spostamento in avanti per effetto di sospensioni dovute a causa del Covid-19; ciò comporterebbe un pari slittamento del termine entro il quale versare la contribuzione calcolata su eventuali residui.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©