Rapporti di lavoro

Ferragosto, così la festività in busta paga

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di Michele Regina

Si ricorda che il prossimo 15 agosto, che quest'anno cade di martedì, è riconosciuto come giorno di festività.

Inoltre, per le aziende del commercio operanti a Milano e provincia, a tutti gli effetti contrattuali, il giorno 16 agosto è considerata come una delle festività infrasettimanali.

Ritornando alla giornata del 15 (Assunzione della Vergine Maria) la stessa è considerata festività infrasettimanale ai sensi dell'art. 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260, e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792. La disciplina da osservare in occasione della giornata festiva sono contenute nella citata legge n. 260/1949, ed in quella del 31 marzo 1954, n. 90, oltre che nella disposizioni dei CCNL, ai quali si rinvia.

La normativa prevede un trattamento economico specifico per il lavoro prestato nelle festività e la contrattazione collettiva vigente settore per settore integra tale disciplina dettagliandone il trattamento.

Quando le festività sono godute senza prestazione lavorativa deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai per alcuni settori e/o lavoratori temporanei) un trattamento economico di festività rapportato ad un 1/6 della retribuzione settimanale.

Quando la festività non coincide con la domenica nessun trattamento aggiuntivo è dovuto agli impiegati ed agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile.

Quando vi sia prestazione lavorativa nella giornata festiva verrà riconosciuto oltre al compenso spettante di cui sopra anche quello per le ore lavorate, incrementato delle maggiorazioni percentuali per lavoro festivo come da Ccnl applicato.

Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:

- ad orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.

Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;

- sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.

In caso di festività retribuite è riconosciuto il diritto alla corresponsione degli i assegni per il
nucleo familiare.

Quanto il lavoratore riceve quale remunerazione per le festività, sia godute sia non godute, è soggetto ai contributi previdenziali con relativa ritenuta sociale a carico del dipendente. Il corrispettivo per le festività, al netto della ritenuta sociale Inps, è parimenti soggetto Irpef unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Si ricorda infine che per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare. Le ore relative alle festività infrasettimanali godute non concorrono a formare il minimo di ore sufficiente perché il dipendente beneficia degli assegni per l'intero periodo di paga.

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