Rapporti di lavoro

Festa della Repubblica Italiana, così in busta paga

Se non coincide con la domenica non è previsto un trattamento aggiuntivo i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile

immagine non disponibile

di Michele Regina

La legge 336/2000 ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la festività nazionale del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, che celebra e ricorda la nascita della Repubblica per effetto del referendum istituzionale del 2 giugno 1946. Quest'anno la festività cade di venerdì.
I datori di lavoro devono osservare le disposizioni di legge, oltre a quelle della contrattazione collettiva.
La festività che non coincida con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile in quanto detta festività è già compresa nello stipendio. Ai lavoratori non retribuiti in misura fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, compete invece una quota di retribuzione che si determina ragguagliandola a quella corrispondente a un sesto dell'orario normale settimanale.

Lavoratori in Cig/Fis - Se la festività infrasettimanale interviene in un periodo di Cig /Fis, il compenso previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte della Cassa perché a carico dell'azienda, per i lavoratori:
– a orario ridotto e cioè che lavorano comunque una parte della settimana;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico della Cassa per i lavoratori:
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Per riepilogare:
– retribuzione a ore: sempre a carico del datore di lavoro le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, nonché tutte le festività che cadono nei primi 15 giorni dall'inizio della Cig/Fis . Dopo i primi 15 giorni, sono a carico dell'Inps le festività infrasettimanali escludendo sempre sabati e domeniche;
– Cig a orario ridotto: a carico del datore di lavoro.

Anf - Al netto di casi specifici, dal 1° marzo 2022 è in vigore l'Assegno unico universale pagato direttamente da Inps.

Regime fiscale e previdenziale - La retribuzione erogata per le festività concorre ai fini dell'imponibile previdenziale, unitamente a quella di competenza del mese, per il pagamento dei contributi a carico del datore e del lavoratore. La stessa retribuzione, al netto delle ritenute sociali a carico del dipendente di cui sopra, concorre alla determinazione dell'imponibile fiscale su quanto percepito dal lavoratore nel mese di giugno.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©