01 gennaioCREDITO
IstitutoFondo di solidarietà
Riferimenti
Adempimento
A far tempo dall’1.1.2024, il Fondo provvederà ad erogare , per un periodo di 3 anni - e comunque in funzione delle disponibilità del Fondo - un importo annuo pari a 3.500 euro per ciascuna lavoratrice/lavoratore che venga assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l'apprendistato professionalizzante, che si trovi in una delle seguenti condizioni:
- giovani disoccupati fino a 36 anni di età;
- disoccupati di lungo periodo di qualsiasi età, cassaintegrati e lavoratrici/lavoratori in mobilità;
- donne;
- persone con disabilità;
- lavoratrici/lavoratori nelle Regioni del Mezzogiorno con più elevati tassi di disoccupazione soprattutto giovanile.
Nel caso di cui al penultimo alinea, il predetto importo annuo è maggiorato del 20% mentre nel caso di cui all'ultimo alinea, il predetto importo annuo è pari a 4.500 euro, maggiorato di ulteriori 1.000 euro annui nel caso in cui la sede di lavoro della lavoratrice/lavoratore sia nella stessa Provincia di residenza.
L'importo di cui sopra va erogato anche nei casi di assunzione o stabilizzazione di lavoratrici/lavoratori con contratti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato (ad esempio, contratti a termine, contratti di inserimento, contratti a progetto, contratti di somministrazione).
Allo scopo di favorire incrementi di occupazione stabile, il F.O.C. erogherà per ogni assunzione/stabilizzazione a tempo indeterminato che incrementi il numero delle lavoratrici/lavoratori a tempo indeterminato in essere al 1° gennaio di ciascun anno, un importo pari a 3.500 euro; l'importo è erogato alle imprese ed è condizionato alla non attivazione di riduzioni di organico e all'assenza di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi successivi all'assunzione; tale prestazione è aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 6.
Nelle ipotesi di cui all'art. 12, comma 7, del D.M. 28.7.2014, n. 83486, relative ai casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia disposta o sia cessata, il F.O.C. può provvedere - nei casi di impossibilità da parte dell'impresa - a finanziare quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 12, con riferimento ai programmi di supporto alla ricollocazione professionale di cui al citato art. 12, comma 1, lett. b). Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare 200.000 euro delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30.11.2023..
A far tempo dall’1.1.2024, gli accordi previsti dal terzo alinea del medesimo art. 5, comma 3, del Verbale di Accordo 29.1.2018, possono essere stipulati anche al di fuori dei processi di ristrutturazione.
Le Parti condividono altresì, a far tempo dall’1.1.2024, che l'importo della prestazione di cui al citato art. 5, comma 3 del Verbale di Accordo 29.1.2018, è aumentata a euro 90 per giornata/uomo. Per la prestazione di cui al presente comma le Parti convengono di destinare il 15% delle dotazioni del F.O.C. giacenti al 30.11.2023.
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