Fondo per figli disabili, al via il pagamento delle annualità 2021 e 2022
Contributo mensile fino a 500 euro per genitori disoccupati o monoreddito parte di nuclei familiari monoparentali
La legge 178/2020 (Bilancio 2021) ha previsto un contributo per i genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali, con figli a carico con disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Il decreto interministeriale 12 ottobre 2021 ha dettato le disposizioni attuative e disciplinato i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura. L'Inps, con circolare 39/2022, ha fornito le indicazioni operative sulla disciplina della prestazione assistenziale, sulle modalità di erogazione del beneficio e le istruzioni necessarie alla presentazione e alla gestione delle domande.
Entrando più nel dettaglio, la legge di Bilancio 2021 ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Destinatari del contributo sono quindi:
– nuclei familiari monoparentali, ovvero i nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;
– genitore disoccupato, ovvero persona priva d'impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;
– genitore monoreddito, ovvero individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprietà della casa di abitazione;
– figlio/i, ovvero i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d'età o maggiori d'età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%).
Ora l'Inps, con messaggio 1527/2023, informa che per le domande per le annualità 2021 e 2022 istruite con esito positivo sono in corso i pagamenti per le mensilità spettanti. Gli interessati potranno a breve trovare i provvedimenti adottati, sia per le domande accolte, sia per quelle respinte, accedendo al sito internet dell'istituto, nell'area MyInps, all'interno della procedura "contributi in favore dei genitori con figli disabili", nella sezione "ricevute e provvedimenti". Queste persone saranno comunque informate dell'esito dell'istruttoria e della disponibilità del provvedimento tramite un sms e/o email.
L'Inps specifica i possibili esiti dell'istruttoria che i richiedenti potranno trovare indicati nei provvedimenti:
– accolta, in presenza di tutti i requisiti e pagata sulla base delle risorse disponibili;
– respinta, in assenza di uno o più requisiti di accesso al beneficio;
– decaduta, per il venir meno in corso di erogazione di uno o più requisiti;
– revocata, per l'accertamento successivo della carenza di uno o più requisiti di accesso al beneficio;
– sospesa, a seguito del ricovero temporaneo del figlio con disabilità in istituti di cura di lungodegenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
– idonea non pagabile, quando, pur in presenza dei requisiti per l'accesso al contributo, non è possibile procedere con il pagamento per mancanza di disponibilità di risorse economiche stanziate o recuperate.
È possibile, inoltre, che per le domande accolte, non sia stato possibile effettuare il pagamento a causa di un Iban non valido. In questo caso l'interessato troverà la motivazione e le indicazioni per aggiornare/rettificare i dati richiesti nella sezione personale del portale istituzionale, MyInps, mentre i soggetti per i quali sono noti l'indirizzo mail o il numero di cellullare riceveranno una notifica con la segnalazione di Iban non valido.
L'Inps affronta anche l'ipotesi in cui la procedura d’istruttoria della domanda di cittadino straniero non avesse riscontrato la presenza di un permesso di soggiorno valido per l'anno 2022, come richiesto dalla circolare 39/2022. In questo caso l'interessato ne troverà comunicazione nella sezione MyInps del portale istituzionale e, se disponibili, verrà informato tramite sms o email e potrà eventualmente presentare la documentazione integrativa necessaria. Infine l'Inps informa che all'esito dell'adozione dei provvedimenti, e fatte salve eventuali richieste di riesame o azioni giudiziarie, nel caso risultino disponibili risorse residue potrà essere valutato lo scorrimento della graduatoria.