La Cassazione chiarisce il rapporto tra l’efficacia vincolante dello stato passivo esecutivo e l’autonomia del rapporto previdenziale intercorrente tra lavoratore e Inps. L’ammissione definitiva del credito alla procedura concorsuale impedisce all’istituto di rimetterne in discussione l’esistenza e l’importo, ma non esonera dall’accertamento degli ulteriori presupposti necessari per accedere alle prestazioni del Fondo di garanzia.

Con l’ordinanza 27346/2026 del 20 ottobre, la Corte interviene sui ...

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