1. L’adempimento in sintesi

Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’articolo 88 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), mira ad innalzare il livello del capitale umano e risponde sia alla necessità di accompagnare la fase di ripresa delle imprese riallineando le competenze del personale ai nuovi fabbisogni, sia a sostenere i lavoratori nell’accrescere e rinnovare le proprie competenze e la capacità di adattarsi al cambiamento. Il Fondo sostiene gli oneri relativi a percorsi di formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali a seguito della stipulazione di intese volte ad una rimodulazione dell’orario di lavoro. La terza edizione del Fondo Nuove Competenze (FNC3) è stato approvata con Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024. Per presentare la relativa domanda è necessario aver sottoscritto con le parti sociali accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro.

Attenzione: l’Avviso pubblico della terza edizione del Fondo Nuove Competenze è in vigore dal 5 dicembre 2024 (data di promulgazione del decreto direttoriale) ma ai fini della presentazione della domanda di accesso al Fondo è possibile utilizzare accordi sottoscritti dopo il 10 ottobre 2024 (data di approvazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 ottobre 2024), purché conformi ai contenuti minimi indicati dall’articolo 5 dell’Avviso.

2. Soggetti interessati

Sono i datori di lavoro privati incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 che abbiano stipulato, causa mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative. Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione.

Attenzione: i datori di lavoro dovranno essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale; non trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni.

3. I contenuti degli Accordi

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda ovvero, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a partire dal 10 ottobre 2024.

Attenzione: gli accordi collettivi a livello aziendale possono essere sottoscritti da rappresentanze aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la sottoscrizione, rilevati e comunicati ai sensi degli accordi interconfederali vigenti. 

Per le aziende aderenti a Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI), gli accordi dovranno essere stipulati secondo le modalità previste dal proprio fondo di riferimento.

Quindi, in sostanza, potrà esserci un unico Accordo aziendale rispondente a quanto disciplinato dall’Avviso, nel rispetto delle regole degli Accordi di condivisione previsti dai FPI ovvero un unico Accordo per diversi piani formativi afferenti a più FPI qualora i lavoratori dell’azienda coinvolti nei percorsi formativi siano iscritti a più di un FPI e/o parte di essi non siano iscritti ad alcun FPI ovvero, infine, un Accordo generale di Sistema o di Filiera.

Attenzione: rispetto al passato, la nuova edizione del Fondo (FNC3), prevede diverse linee di intervento (cui corrispondono diverse tipologie di domande):

a) SISTEMI FORMATIVI: ossia i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento (Big Player), cosiddetti Big Player. Il programma formativo deve coinvolgere almeno una Big Player in qualità di capofila del Sistema Formativo classificata grande impresa secondo la definizione della Direttiva UE 2023/2775 in vigore dal 01 gennaio 2024 (l’Avviso precisa che ogni raggruppamento deve essere formato da almeno tre datori di lavoro: una Big Player capofila ed almeno altri due datori di lavoro (anche società controllate);

b) FILIERE FORMATIVE: sono i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese di piccole e medie dimensioni che operano preferibilmente nell’ambito di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica. Il progetto formativo deve coinvolgere datori di lavoro non classificati grande impresa;

c) SINGOLI DATORI Di LAVORO.

L’Avviso prevede espressamente che, ove i datori aderenti a FPI abbiano sottoscritto l’accordo di rimodulazione dell’orario di lavoro con le rappresentanze sindacali ed il Fondo ritenesse necessario una integrazione dell’accordo, la azienda dovrà procedere in tal senso seguendo le indicazioni del Fondo.

4. I contenuti minimi degli Accordi

I contenuti minimi degli Accordi attengono:

1) ai fabbisogni di accrescimento delle competenze dei lavoratori ed ai progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;

Attenzione: devono essere descritti nel PROGETTO FORMATIVO ALLEGATO, parte integrante dell’Accordo, riportando nel dettaglio: le procedure di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dai destinatari della formazione e di personalizzazione degli interventi individuali; i contenuti formativi; i soggetti erogatori della formazione e i soggetti che la attestano; le ore di formazione previste; le modalità di erogazione della formazione.

I datori devono identificare i seguenti fabbisogni di interventi di accrescimento delle competenze dei lavoratori nel contesto dei processi di innovazione organizzativa, di processo e di prodotto che intervengono nei seguenti ambiti:

  • sistemi tecnologici e digitali;
  • introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale;
  • sostenibilità ed impatto ambientale;
  • economia circolare;
  • transizione ecologica;
  • efficientamento energetico;
  • welfare aziendale e benessere organizzativo.

2) al numero complessivo dei lavoratori coinvolti, il CF dei destinatari e la relativa Regione, o Provincia autonoma, sede di lavoro dei dipendenti coinvolti nell’intervento;

Attenzione: nell’Accordo è anche possibile specificare che i lavoratori coinvolti nel/nei percorsi formativi saranno indicati in fase di presentazione dell’istanza

Esempio di tabella da indicare nell’Accordo per ciascun piano formativo di ciascun FPI :

3) al numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;

Attenzione: l’orario di lavoro destinato all’attività formativa per l’accrescimento delle competenze dei lavoratori dovrà essere rimodulato in concomitanza con il calendario del percorso formativo personalizzato che potrà pertanto subire variazioni in funzione delle modifiche delle attività didattiche che verranno calendarizzate a seguito dell’approvazione del finanziamento. Le attività formative e la relativa rendicontazione dovranno essere concluse entro 365 giorni dalla comunicazione dell’approvazione dell’istanza.

4) all’eventuale coinvolgimento nei percorsi formativi di soggetti diversi dai lavoratori dipendenti;

5) se istanza singola, di Filiera formativa o Sistema formativo (vedi infra).

Attenzione: per la formazione di disoccupati finalizzata alla loro successiva assunzione dopo la conclusione della formazione ed entro la presentazione del saldo, con contratto stagionale della durata di almeno 120 giorni nei settori turismo e agricoltura, l’Accordo sindacale non è obbligatorio e non deve quindi essere allegato all’istanza. Ove, invece, l’istanza preveda uno o più piani rivolti a tutti i restanti destinatari l’Accordo è necessario e dovrà indicare anche il percorso formativo per i destinatari “stagionali”.

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