Con la determina 372 del 18 settembre 2017 l'Inail ha fissato la quota complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva del Fondo per le vittime dell'amianto per l'anno 2016.

L'articolo 2, comma, 3 del decreto interministeriale numero 30 del 12 gennaio 2011 prevede infatti che, a decorrere dall'annualità 2011, la misura del primo acconto sia pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita, mentre il secondo acconto sia erogato fino a capienza delle risorse disponibili in unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

La misura complessiva dell'acconto dovuto al Fondo, viene appunto definita con determinazione del presidente dell'istituto assicuratore.

Tanto premesso, con la determina sopra citata è stato ridefinito quanto segue:
• la misura complessiva dell'acconto della prestazione aggiuntiva per annualità 2016 del fondo vittime amianto è pari al 10,1%,
• la misura percentuale del primo acconto erogato è pari al 9% (la misura del primo acconto è risultata inferiore all'entità minima prevista dalla norma, per insufficienza del finanziamento a carico dello Stato),
• la restante entità dell'acconto da erogare è quindi quantificata nell'1,1%.

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