Con la nota 27 ottobre 2026, prot. 2377, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che, dopo l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, non è più consentito rinviare l'avvio della formazione dei lavoratori. Il percorso formativo deve essere attivato al momento dell'assunzione o dell'inizio della somministrazione. Per le imprese turistico-ricettive e della somministrazione di alimenti e bevande resta la possibilità di completare formazione e addestramento entro 30 giorni, purché ne sia dimostrato l'avvio tempestivo.

INL - Nota 27 ottobre 2026, prot. 2377

La formazione delle diverse figure aziendali costituisce, com'è noto, una delle componenti fondamentali delle misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro è tenuto ad attuare al fine di garantire il diritto alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori.

Invero, ciò discende dai principi cardini della Direttiva 89/391/CEE del Consiglio 12 giugno 1989 (cd. direttiva "quadro") che all'art. 12 ha posto le basi della formazione adeguata e sufficiente – disciplinando puntualmente...

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