01 gennaioGIOCATTOLI, MODELLISMO (INDUSTRIA)
IstitutoFormazione e addestramento professionale
Adempimento
Dall’1.1.2025 le aziende coinvolgOno i lavoratori in forza a tempo indeterminato e a tempo determinato, laddove la durata del contratto sia compatibile, e comunque di durata non inferiore a 9 mesi, in percorsi di formazione continua della durata di 8 ore pro-capite, in relazione al fabbisogno formativo, elaborando progetti aziendali con il coinvolgimento della R.S.U., ovvero aderendo a progetti territoriali o settoriali, realizzabili secondo le seguenti modalità: aula, corsi interni o esterni all'azienda; autoapprendimento con FAD; e-learning; partecipazione a convegni-seminari, workshop interni o esterni all'azienda; coaching; action learning; affiancamento; training on the job. La formazione in materia di sicurezza di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, non è computabile ai fini del presente comma.
Le iniziative di cui al comma precedente devono essere realizzate da:
a)  Enti di cui all'art. 1 della L. n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del Lavoro;
b) Enti in possesso di accreditamento secondo le normative regionali che consentono di svolgere attività di formazione continua;
c) Enti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37 in corso di validità per le sedi di svolgimento delle attività formative;
d) Università pubbliche e private riconosciute, Fondazioni ITS e Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
e) l'azienda.
In alcuni casi, a valutazione della direzione aziendale, tale formazione potrà essere condizionata all’attivazione di un patto di stabilità tra l’azienda e il singolo lavoratore.
Riproduzione riservata Ⓒ