La Cassazione affronta il tema della responsabilità risarcitoria del dipendente che, prima della cessazione effettiva del rapporto, indirizzi la clientela del datore verso una struttura concorrente. La Corte conferma che l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., integrato dai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ha portata più ampia del divieto di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. e comprende anche condotte preparatorie, informative o organizzative idonee a pregiudicare, anche solo potenzialmente, gli interessi aziendali.
I fatti di causa e la fase di merito
La vicenda in commento traeva origine da alcuni decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Tivoli nei confronti di tre medici (sia professionisti sia lavoratori) operanti presso una struttura sanitaria, ai quali la società committente - datrice aveva richiesto sia la restituzione di compensi, sia il risarcimento del danno per asserite condotte di concorrenza sleale - contrarie ai doveri di buona fede e correttezza.
Il Tribunale, riuniti i giudizi di opposizione, aveva rigettato le opposizioni, confermando...


