Contenzioso

Gli addetti alle sale gioco, anche se autonomi, si iscrivono all’ex Enpals

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di Valeria Zeppilli

La contribuzione, nel mondo dello spettacolo e nei settori giudicati affini ad esso dal legislatore, è una questione spesso assai complessa, sia per la particolare natura delle prestazioni rese, sia perché la relativa disciplina di legge è specifica e peculiare rispetto a quella prevista per le altre professioni. Il punto di riferimento normativo, nel dettaglio, è rappresentato dal decreto legislativo 708 del 1947.

Tale provvedimento è stato di recente oggetto di attenzione da parte della Corte di cassazione (sezione lavoro, 4 novembre 2020, numero 24613), che lo ha analizzato in lungo e in largo per giungere alla conclusione che gli addetti alle sale gioco sono assoggettati alla contribuzione prevista per i lavoratori dello spettacolo e dello sport e che ciò è vero sempre, a prescindere da quale sia la natura, autonoma o subordinata, della loro prestazione. Anche se si tratta di autonomi, insomma, tali soggetti non devono iscriversi alla gestione separata Inps, dato che la disciplina di quest'ultima, contenuta nella legge 335/1995, si applica solo in assenza di un obbligo di iscrizione ad altra cassa previdenziale.

Per i giudici, la scelta del legislatore del 1947 di disegnare una tutela assicurativa e previdenziale omogenea per i prestatori individuati dall'appartenenza a una delle categorie dallo stesso contemplate (e, quindi, di prescindere dalla qualificazione di un'attività come autonoma o subordinata) deve considerarsi lungimirante e adeguata a superare le incertezze qualificatorie in un ambito in cui spesso i lavoratori operano in una vera e propria "zona grigia" tra autonomia e subordinazione.

Al di là di tale condivisibile presa di posizione, ad alcuni potrebbe sembrare quanto meno "strana", invece, la scelta di ricondurre alla tutela ex Enpals anche gli addetti alle sale gioco, ovverosia dei soggetti che con il concetto di spettacolo strettamente inteso sembrano non avere nulla a che fare.

Ma la Cassazione si è espressa anche su tale aspetto, ricordando che l'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 708/1947 ha dato sin dall'origine la possibilità, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del ministro per il Lavoro, di estendere l'obbligo di iscrizione all'ente anche ad altre categorie di lavoratori originariamente non contemplate dal medesimo provvedimento.

Proprio in applicazione di tale norma, si è quindi provveduto a estendere l'obbligo assicurativo presso l'ex Enpals anche a figure professionali estranee al concetto di spettacolo in senso stretto, facendo leva sulla «finalità di destinazione della prestazione all'intrattenimento, in senso lato». Fra di esse, gli addetti alle sale gioco.

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