La Cassazione conferma la qualificazione subordinata e dirigenziale del rapporto intercorso tra una società e un dottore commercialista formalmente incaricato come consulente esterno, ma inserito per anni nella struttura aziendale con funzioni stabili di direzione amministrativa e finanziaria. La decisione valorizza il principio di indisponibilità del tipo contrattuale e chiarisce che il nomen iuris scelto dalle parti, pur rilevante quando il prestatore sia un professionista qualificato, può essere superato dalle concrete modalità di esecuzione del rapporto. Nel lavoro dirigenziale, la subordinazione non richiede un controllo minuto e continuo, ma può manifestarsi attraverso il coordinamento funzionale della prestazione con l'organizzazione e gli obiettivi dell'impresa.

Cass., sez. lav., ord. 17 agosto 2026, n. 24668

Il fatto e il giudizio di merito

Un dottore commercialista aveva convenuto in giudizio la società per la quale aveva prestato la propria attività dal 1° gennaio 2004 al 31 maggio 2013, deducendo che il rapporto, formalmente qualificato come consulenza professionale, ricondotta, quanto a nomen juris, nell'ambito dell'autonomia, si era in realtà svolto secondo modalità proprie del lavoro subordinato, con attribuzione di funzioni di direzione dell'area amministrativa e finanziaria.

Il professionista aveva evidenziato che, nonostante...

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