Il conguaglio “posticipato” del bonus Renzi 2014
Con la retribuzione afferente la mensilità di gennaio 2015 le aziende stanno già corrispondendo agli aventi diritto il cosiddetto bonus Renzi (riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati di cui all'articolo 1 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 – stabilizzato dalla legge n. 190/2014, articolo 1, commi 12-15) riferito all'anno 2015.
Parallelamente al riconoscimento del bonus per l'anno 2015, i sostituti d'imposta potrebbero ritrovarsi, in particolare nei primi mesi dello stesso periodo, a dover ancora gestire, sotto il profilo del recupero delle somme, la riduzione riferita al primo anno di applicazione, vale a dire il 2014. Tale necessità potrebbe avere luogo essenzialmente per due ordini di ragioni:
- effettuazione delle operazioni di conguaglio successivamente al termine generalmente osservato del 12 gennaio (cosiddetto conguaglio posticipato);
- recupero del credito nell'anno successivo.
Si ricorderà che attraverso la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 - entrata in vigore il 24 giugno 2014 – nel semplificare la disciplina del recupero delle somme da parte dei sostituti d'imposta, da un lato venne inserita la previsione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997 (cosiddetta compensazione orizzontale), e dall'altro vennero soppressi sia il riferimento alla “capienza” dell'ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l'individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero. Per effetto di queste ultime modifiche, già a decorrere dal 24 giugno 2014, i sostituti d'imposta potevano erogare il credito in via automatica ai lavoratori che ne avevano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributivi dovuti. Per il recupero del credito erogato ai lavoratori, gli stessi sostituti d'imposta possono utilizzare tramite modello F24 l'importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati sempre con il modello F24.
Attraverso la risoluzione n. 48/E del 2014 è stato precisato che in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo “1655” deve essere esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l'indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell'anno in cui è avvenuta l'erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Riguardo all'utilizzo del codice tributo suddetto è importante rammentare che lo stesso potrà essere utilizzato anche per somme da versare all'Erario a titolo di recupero del credito – in precedenza corrispostogli – nei confronti dei lavoratori.
Attraverso la circolare n. 22/E del 11 luglio 2014, l'agenzia delle Entrate, tra gli altri aspetti affrontati afferenti il credito d'imposta, ha proposto una serie di esemplificazioni circa la compilazione del modello F24.
Riguardo questo ultimo aspetto, si “riprendono” in questa sede due degli esempi proposti, ritenuti in questo periodo di stretta attualità. Il primo riguarda la considerazione del credito in sede di svolgimento delle operazioni di conguaglio, il secondo, invece, il recupero dello stesso credito nell'anno d'imposta successivo a quello cui si riferisce.
1) Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
Se il sostituto d'imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015 (cosiddetto conguaglio posticipato), egli deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l'utilizzo in compensazione dell'importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questi casi andranno comunque indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”.
Esempio 1: il sostituto d'imposta paga il 12 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un credito pari ad euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo: 1655
mese rif.: 12
anno di riferimento: 2014
importi a debito versati: -
importi a credito compensati: 1.600,00
Esempio 2: il sostituto d'imposta paga il 12 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un credito pari ad euro 640. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo: 1655
mese rif.: 12
anno di riferimento: 2014
importi a debito versati: 640,00
importi a credito compensati: -
2) Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014
Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si trovi a recuperare nell'anno 2015 crediti erogati nel 2014, il riferimento al mese e all'anno (2014) di pagamento del credito al lavoratore deve comunque essere mantenuto.
Esempio: il sostituto d'imposta ha pagato il 10 dicembre 2014 gli stipendi relativi al mese di novembre 2014, attribuendo un credito pari ad euro 1.600. Nell'ipotesi in cui il predetto credito venga utilizzato in compensazione soltanto nel 2015 (in quanto al momento del riconoscimento mancava la “capienza” dell'ammontare complessivo delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti), la sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo: 1655
mese rif.: 12
anno di riferimento: 2014
importi a debito versati: -
importi a credito compensati: 1.600,00