In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la prolungata inerzia del datore di lavoro successiva al rientro in servizio del lavoratore può integrare una tacita rinuncia all’esercizio del potere di recesso, con la conseguenza che le assenze pregresse, per le quali sia già intervenuta la rinuncia a licenziare, non possono essere successivamente “recuperate” nel calcolo del comporto per sommatoria ai fini del licenziamento. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con ordinanza ...

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