Contenzioso

Il ramo d’azienda ceduto non deve aver bisogno dei servizi del cedente

L’attività imprenditoriale deve poter essere svolta anche nei confronti di terzi

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di Marco Tesoro

Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’articolo 2112 del Codice civile, anche nel testo modificato dall’articolo 32 Dlgs 276/2003, l’autonomia funzionale deve riguardare l’organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto. Così la Corte di cassazione, con la sentenza 17205/2025 del 26 giugno.

Il caso trae origine da una complessa operazione societaria, che ha avuto a oggetto la cessione, da parte di una banca, di un ramo d’azienda afferente...