Il reato di indebita percezione di assegno sociale e il trasferimento all’estero
La Cassazione, Sezione VI penale, n. 46095/2021, torna a occuparsi del reato previsto dall'articolo 316 ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) applicato a una vicenda di indebita riscossione di assegno sociale per effetto del trasferimento all'estero del titolare della prestazione, non comunicato all'Inps.
La norma penale prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (I comma). L'introduzione di questo reato risponde a una logica di completamento della fattispecie di truffa (aggravata) tutte le volte in cui non siano integrati tutti gli elementi di questa, ma comunque la condotta abbia margini di disvalore degni di una sanzione afflittiva di tipo penale. Così accade quando non vi sia una induzione in errore o un danno patrimoniale a carico dell'amministrazione (cfr. Cass. Sez. unite n. 16568/2007) oppure anche nelle ipotesi in cui l'autore adotti false documentazioni o dichiari il falso, ma senza che l'ente erogatore sia indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 7537/2011). Perché sia integrato il reato, è sufficiente che attraverso la presentazione di documenti falsi o attestazioni non veritiere (compresa l'omessa dichiarazione) si consegua una erogazione indebita da parte di un ente pubblico, consistente o nel pagamento di un contributo non dovuto o nell'esenzione da uno specifico obbligo di pagamento.
Peraltro, l'applicabilità di tale ipotesi di reato è limitata dall'apposizione di una soglia di rilevanza penale (articolo 316, II comma del Codice di procedura penale) . Quando, infatti, la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad 3.999,96 euro non si applica la pena reclusione, ma una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 euro, e comunque in misura non superiore al triplo del beneficio conseguito.
Nel caso all'attenzione della Cassazione VI penale n. 46095/2021 il beneficiario della prestazione assegno sociale, emigrato in uno stato estero dal 2006, non aveva comunicato all'Inps il proprio trasferimento all'estero, continuando a percepire il trattamento. Dal momento che l'erogazione di questo beneficio è legata alla residenza stabile e continuativa in Italia del destinatario, occorre verificare se l'omessa comunicazione circa l'avvenuto trasferimento all'estero costituisca comportamento doloso. A fronte della verifica degli organi accertatori circa la permanenza all'estero e conseguente iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), viene meno un presupposto costitutivo della prestazione, ossia la residenza effettiva nel territorio italiano. La Cassazione, in proposito, desume la sussistenza del dolo non solo dall'omessa comunicazione all'ente previdenziale dell'emigrazione in paese estero, ma anche e soprattutto dalla perdurante omissione informativa nonostante la percezione delle somme indebitamente erogate. Sotto questo profilo è del tutto irrilevante la mancata comunicazione al titolare della prestazione dell'iscrizione all'Aire, procedura del tutto svincolata rispetto all'effettivo difetto di uno dei requisiti necessari per l'attribuzione del trattamento. L'iscrizione anagrafica costituisce infatti uno strumento che agevola i controlli o gli accertamenti dell'ente erogatore, quando sia necessaria la verifica della permanenza nel territorio italiano e, per effetto di accertamenti, vi siano elementi che facciano dubitare della permanenza stabile e continuativa del soggetto nel territorio. È vero che l'ente pubblico può procedere alla sospensione dell'assegno sociale in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore a un mese e alla revoca decorso un anno dalla sospensione dell'assegno sociale previa verifica del permanere di tale situazione.
Tuttavia, nel caso di specie, tale elemento risulta marginale e irrilevante a fronte degli accertamenti in fatto della Guardia di finanza in merito all'effettivo trasferimento all'estero, quale circostanza in fatto prevalente e idonea a rendere indebita la percezione delle somme.
Sotto il profilo penale assume rilievo in ogni caso l'omessa comunicazione il cui rilievo prescinde dal fatto che si tratti di omessa comunicazione funzionale all'indebito conseguimento di pubbliche erogazioni: il reato sussiste anche nel caso in cui l'errore dell'amministrazione si sia protratto nel tempo e possa essere rimosso mediante le dovute informazioni, consapevolmente e volontariamente omesse dall'illegittimo beneficiario della prestazione.