Previdenza

Il versamento della provvista per gli esodati anziani

di Pietro Gremigni

La provvista versata dal datore di lavoro all'Inps per pagare gli assegni straordinari ai lavoratori anziani in esodo deve essere disponibile sulla contabilità speciale della Sede INPS competente il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato a quello - sempre bancabile - immediatamente precedente.
L'Inps col messaggio 9607 del 12 dicembre 2014 chiarisce le modalità di pagamento che mensilmente le aziende interessate devono fare entro il giorno 15 del mese precedente l'erogazione dell'assegno ai lavoratori e fa decorrere il nuovo regime fino dalla prima scadenza del 15 gennaio 2015 e rimarca che il pagamento delle prestazioni non potrà essere effettuato nei confronti dei dipendenti dell'azienda la cui provvista anticipata non risulti accreditata in tempo utile.


Prepensionamento dei lavoratori anziani - I datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 lavoratori, in caso di eccedenza di personale e previo accordo sindacale con sindacati più rappresentativi in azienda, possono corrispondere ai lavoratori prossimi al pensionamento un incentivo all'esodo di importo pari alla pensione che spetterebbe e a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.
Beneficiari sono i lavoratori a cui manchino non più di 4 anni per conseguire la pensione di vecchiaia o anticipata (INPS circ. 119/2013 – Min. lavoro circ. 24/2013).
Il datore di lavoro si impegna a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione figurativa fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Deve inoltre:
-farsi rilasciare apposita fideiussione per garantire nei confronti dell'Inps il pagamento della provvista;
-versare mensilmente all'Inps la provvista pari al predetto trattamento affinché l'istituto possa liquidare la somma al lavoratore il mese successivo.
Il pagamento della prestazione è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto - come per la generalità delle pensioni pagate dall'INPS - in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.


Versamento della provvista – Col messaggio 17768/2014 l'Inps ha fornito le prime istruzioni per il versamento della provvista all'Inps. Il giorno 10 di ciascun mese l'istituto individua le prestazioni in essere, per le quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo. L'importo viene reso disponibile sul sito internet www.inps.it “Servizi online”, nella sezione “Enti pagatori: assegno straordinario di sostegno al reddito”, per i datori di lavoro.
L'accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione delle prestazione.
Con il nuovo messaggio 9607 l'Inps precisa, con decorrenza dal 2015, che la provvista deve risultare nella disponibilità dell'Istituto prima dell'invio dei flussi di pagamento del mese successivo, al massimo entro il giorno 19 del mese, altrimenti i relativi pagamenti ai beneficiari vengono sospesi e non pagati.
Inoltre i bonifici di versamento della provvista dovranno ora contenere obbligatoriamente nel campo “Causale versamento”, nei primi tredici caratteri, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, che identifica il tipo di rata (corrente, maturate e non riscosse), il codice ente esodante attribuito dall'Inps e il mese dell'anno a cui si riferisce il versamento della provvista.
il datore di lavoro deve infine inviare alla Sede INPS, tramite fax e nello stesso giorno in cui è stato disposto il versamento, copia del bonifico effettuato e il mese dell'anno a cui è riferito il versamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©