La Corte costituzionale dichiara illegittimo l'art. 29, comma 5, del d.lgs. 116/2017 nella parte in cui condiziona la stabilizzazione dei magistrati onorari alla rinuncia ai diritti riconosciuti dal diritto UE. La Consulta, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e il parametro integrato di costituzionalità, afferma che non è ammissibile sacrificare ferie retribuite, tutela previdenziale e assistenziale e diritto di azione giudiziaria. Spetta ora al legislatore definire criteri di quantificazione dei diritti maturati prima della riforma, nel rispetto della loro effettività.
La Corte costituzionale, con la sentenza 71 pubblicata il 12 maggio 2026, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 5, D.Lgs. n. 116/2017 nella misura in cui, nell'ambito della stabilizzazione dei magistrati onorari, fa conseguire al superamento delle procedure valutative di conferma dei magistrati già in servizio alla data della sua entrata in vigore la rinuncia ai diritti conferiti dall'Unione europea quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all'assistenza conseguenti al rapporto onorario pregresso.
La riforma della magistratura onoraria
La Commissione europea per l'efficienza della giustizia (Cepej) distingue i magistrati in tre categorie: i «professional judges», i «non-professional judges» e gli «occasional professional judges». A quale categoria appartengano i magistrati onorari italiani - di tribunale (Got) o vice procuratori onorari (Vpo) oppure giudici di pace (Gdp) - è questione che ha originato un dibattito tra costituzionalisti che da tempo, soprattutto grazie alle decisioni della Corte di Giustizia, sta approdando verso soluzioni di tratto giuslavoristico, nel senso che si basano sulla natura subordinata del loro rapporto di lavoro.
Questa è stata espressamente affermata dalla giurisprudenza di merito muovendo dall'inadempimento della direttiva 199/70 sul lavoro a tempo determinato, al quale si ricollegava la condanna risarcitoria per la violazione dei limiti alla reiterazione di incarichi a termine e per la disparità di trattamento rispetto ai magistrati professionali per quanto riguarda le indennità di fine rapporto, la tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio (Trib. Roma, Seconda Sezione Civile, 13 gennaio 2021, est. Papoff, r.g. n. 56477/17).
Nell'ambito della riforma organica della magistratura onoraria attuata con il D.Lgs. n. 116/2017, si è regolato nell'art. 29 il ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio alla sua data di entrata in vigore, riconoscendo loro un risarcimento forfettario per equivalente: euro 2.500 per ciascun anno di servizio nel corso del quale il magistrato sia stato impegnato in udienza per almeno 80 giornate, ridotto a euro 1.500 in caso di impegno per meno di 80 giornate e, comunque, nel limite complessivo di 50.000 euro, ma alla condizione della cessazione del rapporto onorario con la pubblica amministrazione.
In alternativa il legislatore prospettava un risarcimento in forma specifica, consistente nell'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione mediante procedura selettiva riservata, idonea pertanto a valorizzare l'esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, a fronte del quale tuttavia l'interessato, in caso di esito positivo della procedura, sarebbe stato costretto a rinunciare alla rivendicazione del risarcimento economico.
Le questioni
La Settima Sezione del Consiglio di Stato, nel sollevare con ordinanza del 24 settembre 2025 la questione di legittimità costituzionale, assumeva invece la necessità del cumulo di tali «benefici», con la conseguenza che quello del risarcimento forfettario andrebbe riconosciuto anche ai magistrati onorari che abbiano superato la valutazione in sede di procedura selettiva e che, quindi, abbiano instaurato un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione.
L'organo di giustizia amministrativa chiedeva alla Corte di operare il controllo di legittimità costituzionale anche alla stregua di un «parametro integrato» di costituzionalità, costituito dall'art. 47 della Carta di Nizza, disposizione del diritto primario dell'Unione europea, e dall'art. 24 Cost. sul diritto di agire in giudizio, come preteso dall'art. 117, primo comma, Cost. nel richiamare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (e dagli obblighi internazionali).
Per far fronte alle doglianze per l'irragionevole durata dei processi, si è estesa progressivamente l'attività della magistratura onoraria, inducendo i magistrati che ne fanno parte ad avanzare, sull'assunto di avere svolto di fatto un lavoro subordinato alle dipendenze del Ministero della giustizia, alcune pretese «ai sensi del diritto dell'Unione», così riassunte dalla Consulta:
- costituzione di un rapporto di lavoro subordinato;
- diritto ad un trattamento economico, nonché ad un trattamento previdenziale e assistenziale, equiparati o parametrati a quelli dei magistrati professionali o, comunque, propri di un lavoratore subordinato;
- diritto ad un trattamento di fine rapporto identico o comunque parametrato a quello di un magistrato professionale o, comunque, proprio di un lavoratore subordinato;
- diritto al risarcimento del danno per abusiva reiterazione degli incarichi.
La Commissione europea avviava nello stesso tempo la procedura di infrazione n. 2016/4081, la quale, si legge nella motivazione della sentenza, è sfociata in due distinte iniziative:
- con riferimento ai magistrati onorari «di nuova nomina» (successiva, cioè, alla riforma del 2017), nel ricorso per inadempimento alla Corte di Lussemburgo (causa C-863/25), depositato il 19 dicembre 2025;
- con riferimento ai magistrati onorari «di lungo corso» (quelli in servizio alla data dell’entrata in vigore della riforma), nella procedura di infrazione n. 2025/2159, avviata l’8 ottobre 2025, avente ad oggetto principale proprio le disposizioni che prevedono la rinuncia alle pretese nascenti dai rapporti onorari pregressi.
Le sentenze Peigli e Pelavi
La Corte di Giustizia, dal suo canto, ha censurato la normativa italiana con diversi interventi, il cui senso complessivo è ben riassunto nelle sentenze «Peigli» (Corte Giust. Ue, Sesta Sezione, 27 giugno 2024, C-41/23) e «Pelavi» (Corte Giust. Ue, Quarta Sezione, 4 settembre 2025, C-253/24): l'assenza di un concorso per l'accesso alla magistratura consente di escludere che i magistrati onorari debbano beneficiare integralmente dei diritti spettanti ai magistrati ordinari; ma, nonostante talune differenze, la loro esclusione da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale è inammissibile alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
L'accordo peraltro osta a che il rapporto di lavoro dei magistrati onorari possa essere oggetto di rinnovi successivi, utilizzati non già per soddisfare esigenze di carattere provvisorio, bensì per sopperire ad esigenze permanenti e durevoli del sistema giudiziario. Il fatto è che lo stesso accordo quadro esprime norme con ambiti di applicazione autonomi: la clausola 5, punto 1, è volta a sanzionare detto abuso, la clausola 4 ad assicurare il trattamento «equivalente» dei lavoratori a tempo determinato.
La decisione della Consulta
La normativa nazionale che sanziona il ricorso abusivo ad una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, prevedendo la possibilità per un magistrato onorario di vedere i suoi rapporti trasformati in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non può dunque essere subordinata, come argomenta il giudice di Lussemburgo, alla rinuncia ai diritti che gli sono conferiti dal diritto dell'Unione.
La disposizione censurata dal Consiglio di Stato ha imposto ai magistrati onorari di lungo corso la totale rinuncia alle pretese, impedendo loro di agire in giudizio, con conseguente violazione del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e, al contempo, del diritto a un ricorso effettivo innanzi a un giudice, di cui all'art. 47, par. 1, della Carta di Nizza. Non è stata ritenuta sufficiente a escludere il vizio la possibilità di rinunciare alla stabilizzazione e scegliere di agire in giudizio, dal momento che la rinuncia diventa illegittima perché sproporzionata, privando i magistrati onorari della possibilità di agire in giudizio per una più ampia serie di pretese sostanziali garantite dal diritto dell'Unione.
Le conseguenze della decisione
Quanto alle conseguenze della dichiarata illegittimità costituzionale della norma censurata, la Consulta ha individuato come compito del legislatore «intervenire a dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, con particolare riferimento a quello anteriore alla riforma operata con il D.Lgs. 116 del 2017, commisurandoli all'attività qualitativa e quantitativa svolta e alla circostanza che, di regola, non ha il carattere dell'esclusività. Nelle more di tale intervento, non potrà che spettare al giudice comune […] quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all'assistenza e alla previdenza, pur sempre nel rispetto […] della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali».
In altri termini: il legislatore può sì introdurre misure volte a definire il contenzioso e a sanare situazioni pregresse, ma non può comprimere in modo irragionevole il nucleo essenziale del diritto di difesa sacrificando diritti già azionati in giudizio e compromettendo l'effettività della tutela giurisdizionale.
Il «parametro integrato» di costituzionalità
È stata qui data un'estrema sintesi dell'amplissima motivazione della sentenza del giudice delle leggi, nella quale è riassunto in modo approfondito e con dovizia di riferimenti specifici la copiosa giurisprudenza, sia unionale che costituzionale, in materia di status dei magistrati onorari italiani, con i conseguenti riflessi sul trattamento economico e normativo.
Le motivazioni hanno pure costituito la sede per un richiamo esplicito della Consulta alla propria giurisprudenza sul «parametro integrato» di costituzionalità, fondato sull'intreccio tra costituzione italiana e diritto europeo, che finisce con l'imporre il controllo della compatibilità della norma interna rispetto ad entrambi i sistemi di tutela, di fatto esortando ad una collaborazione tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia nell'elaborazione del pensiero giuridico interpretativo intorno a princìpi generalissimi quali sono, nella specie, quelli di ragionevolezza, di salvaguardia dei diritti acquisiti, di libero accesso alla giurisdizione.
Con questa chiave di lettura la decisione assume particolare rilievo anche sul piano sistematico, poiché conferma il progressivo rafforzamento dell'integrazione tra ordinamento interno e diritto unionale nella protezione dei diritti fondamentali della persona.


