È illegittimo il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo qualora esso sia fondato sulle ripetute assenze per malattia del lavoratore che non abbiano comportato il superamento del periodo di comporto, trovando in tali ipotesi applicazione la disciplina speciale dettata dall’articolo 2110 del Codice civile. È quanto ribadito dalla Corte di cassazione, con ordinanza 5469 dell’11 marzo 2026, in relazione a una fattispecie in cui un lavoratore, a causa di un uso malizioso di plurimi certificati...

Riproduzione riservata Ⓒ