1. L’adempimento in sintesi
Entro il 18 dicembre 2023 i datori di lavoro sostituti di imposta sono tenuti al calcolo della imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione del fondo TFR dei propri dipendenti in essere al 31 dicembre dell’anno precedente nonché al versamento del relativo acconto utilizzando, in alternativa, il metodo storico o previsionale. Dall’anno 2001, infatti, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 47/2000, tale rivalutazione è soggetta ad una imposta sostitutiva, che il datore/sostituto deve determinare annualmente e versare con il meccanismo dell’acconto (per il 2023 entro il 18 dicembre) e del saldo (entro il 16 febbraio dell’anno successivo). Per il calcolo è possibile utilizzare il metodo presuntivo o il metodo storico (v. estesamente infra). L’imposta sostitutiva è imputata a riduzione del fondo
2. Soggetti interessati e casistiche
Sono i soggetti tenuti ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente (sostituti di imposta, ex articolo 23 DPR 600/1973), ivi incluse le amministrazioni dello Stato ex articolo 29 DPR 600.
Vi sono delle casistiche particolari che di seguito si riassumono:
3. Come fare per
Entro il 18 dicembre 2023 il datore di lavoro è tenuto ad effettuare il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta (la aliquota applicabile è pari al 17%) e ad effettuare il relativo versamento in acconto. Il calcolo di quest’ultimo può essere determinato in via discrezionale:
A) sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno (cd. metodo storico);
B) ovvero l’acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l’acconto è dovuto (metodo presuntivo o previsionale).
Il metodo storico
Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Pertanto per il calcolo dell’acconto 2023 con il metodo cd. storico è necessario determinare le rivalutazioni maturate o erogate nell’anno 2022 comprensive (ossia al lordo) dell’imposta sostitutiva.
La formula è:
IS ACCST 2023 = (RIVcess2022 X 90% X 17%) + (RIVmat2022 X 90% X 17%)
dove
RIVcess2022 = Rivalutazioni trattenute nel 2022
RIVmat2022 = Rivalutazioni maturate nel 2022
Se, ad esempio, nel 2022 il dipendente A ha maturato una rivalutazione pari a euro 100, il dipendente B ha maturato una rivalutazione pari a euro 70 e il dipendente C, cessato nel 2022, ha ricevuto un TFR comprensivo di un importo erogato a titolo di rivalutazione pari a euro 30, il calcolo si effettua come segue:
100 + 70 + 30 = 200 x 90% x 17% = acconto da versare pari a euro 30,60
Il metodo previsionale
Questo metodo si basa su previsioni in quanto la determinazione esatta della imposta sostitutiva dovuta sarà nota solo alla fine dell’anno. La applicazione del metodo presuntivo o previsionale prevede le seguenti fasi:
A) individuare il Fondo TFR in essere al 31 dicembre 2022 per i dipendenti in forza al 30 novembre 2023:
B) a tale importo si applica la percentuale di rivalutazione valida nel mese di dicembre dell’anno precedente (nell’anno 2022 pari a 9,974576%);
C) per i dipendenti cessati nel corso del 2023 (entro il 30 novembre) l’acconto è dovuto nella misura del 90 per cento dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni all’atto della cessazione del rapporto.
D)
La formula per il calcolo è la seguente:
IS ACCPR 2023 = (FON_TFR 31/12/2022 X CR dic2022 X 90% X 17%) + (RIVcess2023 X 90% X 17%)
dove:
IS ACCPR 2023 = Acconto Imposta sostitutiva 2023
FON_TFR 31/12/2022 = Fondo TFR al 31/12/2022
CR dic2022 = Coefficiente rivalutazione dicembre 2022 = 9,974576%
RIVcess2023 = Rivalutazioni trattenute nel 2023
Si faccia l’esempio di un dipendente A con con fondo TFR al 31/12/2022 pari a euro 5.050, un dipendente B con fondo al 31/12/2022 pari a euro 1.320 (entrambi in servizio al 30 novembre 2023) ed un dipendente C cessato entro il 30 novembre 2023 con rivalutazione maturata pari a euro 130.
Il calcolo si sviluppa come segue:
- Dipendente A: 5.050 x 9,974576% = 503,72 x 90% x 17% = 77,07
- Dipendente B: 1.320 x 9,974576% = 131,66 x 90% x 17% = 20,14
- Dipendente C: 130 x 90% x 17% = 19,89
Acconto da versare : 77,07 + 20,14 + 19,89 = 117,10
Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro è tenuto a versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra la effettiva imposta dovuta (a tale proposito si dovrà procedere alla rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023 utilizzando l’esatto coefficiente di rivalutazione, solitamente noto entro la metà del mese di gennaio 2024), applicare l’imposta sostitutiva e detrarre l’acconto versato. Se la differenza è positiva si dovrà procedere al versamento con Modello F24 procedendo alla compensazione con altre imposte o contributi secondo le ordinarie regole.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:


