In agricoltura sgravio contributivo modulabile
I coltivatori diretti possono modulare la richiesta dell'esonero contributivo introdotto dalla legge 232/2016 su tutto o parte del nucleo familiare. La precisazione è contenuta nella circolare 32/2018 dell'Inps, pubblicata ieri, e contenente le nuove istruzioni finalizzate a evitare che il rispetto del “de minimis” determini in modo distorsivo l'esclusione dalla fruizione del bonus contributivo.
In base alla legge 232/2016, i coltivatori diretti under 40 che hanno avviato un'attività nel 2016 o nel 2017 possono contare su uno sgravio contributivo del 100% per i primi tre anni, del 66% nel quarto anno e del 50% nel quinto anno per l'intero nucleo familiare.
Per la fruizione del bonus, però, oltre ad altri requisiti è necessario il rispetto della normativa europea del de minimis sugli aiuti di Stato, che per l'agricoltura prevede una soglia di 15mila euro in tre anni. A fronte del superamento di tale limite l'esonero contributivo non può essere concesso, nemmeno parzialmente.
In questo quadro normativo, l'Inps ha rilevato che il sistema di calcolo applicato a tutto il nucleo familiare può comportare in alcuni casi la completa esclusione dall'esonero contributivo, anche per il singolo coltivatore diretto. Da qui la decisione, anche a seguito di una nota della presidenza del Consiglio-dipartimento per le Politiche europee, di consentire la richiesta dell'esonero per solo una parte del nucleo familiare o per il solo coltivatore.
A seguito di questo nuovo orientamento applicativo, i coltivatori che hanno visto respingersi la domanda presentata nel 2017 per superamento del de minimis calcolato sull'intero nucleo familiare possono inviare una nuova domanda entro il 31 marzo 2018 utilizzato i modelli “esonero contributivo per CD e Iap 2016 bis” ed “esonero contributivo per Cd e Iap 2017 bis” tramite i quali è possibile modificare l'elenco dei beneficiari dello sgravio contributivo.
La circolare 32 ricorda inoltre che, per le domande già accettate, è necessario comunicare l'eventuale superamento del “de minimis” per aiuti ricevuti successivamente. La comunicazione va effettuata con il modello “esonero contributivo per Cd e Iap – de minimis” disponibile nel cassetto previdenziale dal 15 marzo. In caso di superamento l'esonero viene revocato con effetto retroattivo.
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